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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24715/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del GIP di Bari del 19/07/2022 che aveva revocato l'indulto precedentemente concesso (04/10/2007). Il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice revocato l'indulto nonostante la sentenza di condanna (del 01/02/2010, divenuta esecutiva 25/01/2017 per il reato ex art. 648 c.p.) sia ormai estinta/espeta a seguito di ordine di carcerazione n.206/17 del 04/10/2021; il ricorrente sostiene che l'espiazione equivalga all'assenza della condizione per la revoca (richiamando art.172, comma 5 c.p.). (2) Omessa verifica dei presupposti di legge ex art.1, comma 3, legge 31 luglio 2006 n.241: il ricorrente rileva che il giudice non avrebbe adeguatamente accertato se la condanna avesse effettivamente raggiunto la soglia minima di pena prevista (anni 2 di reclusione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate o generiche. Ha ritenuto che la revoca dell'indulto sia legittima quando il beneficiario abbia riportato, entro il termine previsto dalla legge, una nuova condanna per un reato non colposo la cui pena raggiunga la soglia minima dei due anni, e che sia irrilevante ai fini della revoca la circostanza che la pena relativa a tale nuova condanna sia stata successivamente espia­ta. Inoltre, la Corte ha ritenuto corretto che il giudice dell'esecuzione si limiti, nei termini richiesti dalla norma, a menzionare la condanna e la corrispondenza della pena al parametro di legge. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen., comma 5

    art. 172, comma 5, cod. pen.

    Il Collegio ha ritenuto che l'espiazione della pena relativa alla nuova condanna non impedisca la revoca dell'indulto: ciò che conta è la pronuncia di condanna per un reato successivo nei termini previsti, non il fatto che la pena sia stata poi espiata

  • art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241

    art. 1, comma 3, legge n. 241/2006

    La norma richiede, per la revoca del condono/indulto, la commissione di un reato non colposo punito con pena non inferiore a due anni; il requisito della soglia di pena è 'rigido' e la verifica può limitarsi alla menzione della condanna e dell'entità della pena

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per proporre i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale); la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o generiche e inammissibili

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo relativo al reato per cui il ricorrente è stato condannato; la condanna definitiva per tale reato (con pena pari a due anni) ha costituito la base fattuale per la revoca dell'indulto

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto si fonda sulla circostanza che, entro i termini previsti dalla legge, il beneficiario abbia riportato una condanna per un reato non colposo la cui pena raggiunga la soglia minima prevista (qui due anni); non rileva che la pena relativa a tale nuova condanna sia stata successivamente espiata
  • Quando la legge fissa una soglia di pena 'rigida' (es. non inferiore a due anni), il giudice dell'esecuzione può limitarsi a menzionare la condanna e l'entità della pena per applicare la revoca, senza un ampio sforzo motivazionale
  • Eccezioni fondate sull'espiazione o sull'estinzione della pena devono essere comprovate e sostenute da una solida base giuridica, perché la giurisprudenza ritiene in generale irrilevante l'espiazione rispetto al requisito della condanna come presupposto per la revoca
  • In Cassazione i motivi formulati in modo generico, manifestamente infondati o non consentiti vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna per spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende)
  • In casi simili è essenziale verificare i requisiti temporali e soglia di pena previsti dalla norma sull'indulto/condono (ad esempio la commissione del reato entro il termine previsto dalla legge e la pena minima richiesta) e documentare chiaramente qualsiasi circostanza che si ritenga impeditiva della revoca

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