Cassazione Penale, Sentenza n. 18262/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva respinto le richieste di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa e della dichiarazione resa in ordine all'interpretazione di una intercettazione ambientale (sostiene che le affermazioni erano dettate da ingiustizie subite); contesta la valutazione della personalità dell'imputato e dei precedenti penali (ritenuti anziani), la presunta svalutazione delle smentite delle persone offese, la mancata considerazione della sentenza di incompetenza e della perdita di efficacia della misura cautelare in esecuzione; contesta inoltre l'apparenza della motivazione in ordine all'eccezionalità delle esigenze cautelari e all'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, lamentando che il Tribunale abbia fatto ricorso a congetture sul concorso di terzi e su reati di ricettazione e armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di vizi specifici della motivazione (illogicità manifesta o violazione di norme), non alla rivalutazione delle stesse circostanze. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Bologna che aveva evidenziato la molteplicità e gravità delle imputazioni (usura, estorsione, violazione della legge sulle armi), la personalità trasgressiva del Vitolo (predecessori penali, contiguità a contesti camorristici, uso di metodi violenti), il tenore della intercettazione che denotava opposizione allo Stato, la mancata prova di incompatibilità con il regime carcerario (documentazione sanitaria incompleta e datata, assenza di rilievi dalla direzione sanitaria), e la condotta in carcere (uso di telefono intestato a prestanome denunciato ai sensi dell'art. 391-ter c.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Consente la trattazione del ricorso in forma cartolare; la Corte ha proceduto ai sensi di tale norma per il esame del ricorso.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile fonte di esigenze cautelari presunte per legge; la Corte afferma che l'eccezionalità delle esigenze cautelari non può essere dedotta soltanto dalla gravità del titolo di reato o da presunzioni legali ex art. 275, comma 3.
art. 391-ter cod. pen.
Norma sanzionatoria richiamata in relazione all'uso da parte dell'imputato di un telefono in carcere intestato a prestanome; la Corte ha ritenuto questa condotta sintomatica dell'inidoneità a rispettare prescrizioni di misure meno afflittive.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità con profili di colpa; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In ricorso per cassazione contro decisioni sul riesame di misure cautelari è necessario prospettare vizi specifici della motivazione (illogicità manifesta o violazione di norme): non è ammessa la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti o delle prove.
- Le critiche nate da diversa interpretazione di intercettazioni o di dichiarazioni sono, di regola, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo che emergano profili di manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione del giudice di merito.
- La documentazione sanitaria a supporto di richieste di attenuazione della misura deve essere aggiornata e completa; l'assenza di segnalazioni critiche da parte della direzione sanitaria carceraria indebolisce la domanda di incompatibilità con il regime intramurario.
- La presenza di precedenti penali, la gravità e molteplicità delle imputazioni, la contiguità a contesti criminali e condotte recenti (es. uso di telefono in carcere) sono elementi rilevanti per motivare il mantenimento della custodia cautelare e dimostrare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
- Le esigenze cautelari non possono essere automaticamente ricavate dalla gravità formale del titolo di reato; tuttavia, la combinazione di gravi indizi, personalità trasgressiva e comportamenti contrari alle prescrizioni può legittimare il rifiuto di misure meno afflittive.
- I motivi del ricorso devono essere specifici e correlati testualmente alle censure rivolte alla decisione impugnata: argomentazioni generiche o riproposizioni di valutazioni già esaminate dal giudice del gravame risultano inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso per aspecificità può comportare oltre alle spese processuali anche sanzioni economiche (ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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