Cassazione Penale, Sentenza n. 14053/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato (capo A). Hanno contestato la gravità indiziaria sostenendo che la ricostruzione fattuale era fondata unicamente sulla versione degli agenti della Polizia Municipale, contraddetta dalla loro versione secondo cui l'intervento era arbitrario e mirato a compiere un atto indebito (sequestro del camion) nonostante il veicolo fosse regolarmente parcheggiato e la vendita fosse autorizzata (licenza intestata alla moglie). Hanno inoltre dedotto che non vi era pericolo di reiterazione (nessuno sarebbe stato picchiato), chiedendo misure meno afflittive, in particolare per il figlio Carmelo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti, invece di indicare violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione, abbiano semplicemente proposto una diversa rilettura dei fatti già valutati dal giudice di merito, richiesta non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto coerente e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale e dell'ordinanza applicativa, che ha ritenuto attendibile la versione degli agenti, supportata dal referto medico sulle gravi lesioni subite dal pubblico ufficiale, dall'abitualità della condotta degli indagati, dalle precedenti sanzioni e sequestri e dall'impossibilità di trasferire la licenza intestata alla moglie al marito pregiudicato. Per tali ragioni le esigenze cautelari sono risultate adeguatamente motivate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nella parte in cui i ricorrenti articolano i motivi di ricorso; la norma è utilizzata come riferimento formale alle censure prospettate nell'atto di impugnazione contro il provvedimento cautelare
art. 309 cod. proc. pen.
Rilevante perché i ricorrenti avevano già proposto censure in sede di riesame ex art. 309; la Corte ricorda che in Cassazione non è ammessa una rivalutazione di merito delle emergenze cautelari se non viene denunciata la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna al pagamento della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari non è consentita una rivalutazione del merito: vanno indicate violazioni di norme specifiche o una manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
- Le censure che si limitano a offrire una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito sono inammissibili.
- Una motivazione che integra la valutazione della attendibilità delle fonti, il referto medico sulle lesioni, la ripetitività di condotte illecite e precedenti sequestri può giustificare le esigenze cautelari.
- La mera circostanza che un sequestro non sia stato materialmente eseguito non prova di per sé l'arbitrarietà dell'intervento di polizia; occorre valutare la titolarità della licenza e la regolarità dell'occupazione del suolo pubblico.
- Per contestare la legittimità dell'azione di un pubblico ufficiale è necessario produrre elementi concreti che mettano in evidenza contraddizioni, illogicità manifeste o violazioni di legge nel provvedimento, non solo affermazioni alternative.
- Le misure cautelari possono essere confermate anche quando l'indagato nega la responsabilità, se la motivazione del giudice di merito mostra coerenza logica con le risultanze processuali.
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