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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13852/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

I coltivatori, in numero di 55 secondo la ricostruzione dei fatti, avevano chiesto all’AGEA il risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva comunicazione delle quote di produzione di tabacco ammesse al premio comunitario per il raccolto del 1994. Le quote, il cui termine di comunicazione previsto dal regolamento CEE n. 3478/92 era stato inizialmente fissato al 29 febbraio 1994 e poi prorogato al 31 marzo, furono comunicate dall’AIMA soltanto nei mesi di giugno e luglio 1994, quando la campagna produttiva era già avanzata. Gli attori chiedevano il ristoro per il prodotto eccedente le quote tardivamente attribuite, parametrandolo anche ai premi comunitari non percepiti e ai quantitativi prodotti in eccesso rispetto alle quote individuali. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 562/12 del 12 gennaio 2012, accolse la domanda, liquidando il danno in relazione ai premi non percepiti; la Corte d’appello di Roma, con sentenza indicata nella parte introduttiva come n. 6697/2017, depositata il 3 novembre 2017, accolse invece l’appello dell’AGEA e rigettò la domanda, rilevando che non erano stati allegati e provati i danni risarcibili. In Cassazione i coltivatori hanno proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che l’assenza di prova del danno fosse stata eccepita per la prima volta in appello; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame della mancata contestazione del danno in primo grado; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 1223 e 2056 c.c., sostenendo che il danno fosse provato dal mancato incasso dei premi e potesse essere dimostrato anche per presunzioni; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1226, 1223 e 2056 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per il mancato ricorso alla liquidazione equitativa. L’AGEA ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione dell’art. 2043 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1173 e 1218 c.c., contestando la responsabilità da contatto sociale e la non applicazione della prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo è stato respinto: la contestazione dell’esistenza dei presupposti della responsabilità, compresa la prova del danno, è una mera difesa e non una nuova eccezione vietata dall’art. 345 c.p.c.; pertanto poteva essere considerata dal giudice d’appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato e trascritto in modo adeguato gli atti processuali necessari a dimostrare la dedotta non contestazione. I motivi terzo e quarto sono stati respinti congiuntamente: la sentenza d’appello aveva escluso già l’allegazione, oltre che la prova, dei pregiudizi effettivamente risarcibili, individuabili nelle diverse allocazioni delle risorse aziendali che sarebbero state possibili con una tempestiva conoscenza delle quote, oppure nelle maggiori spese sostenute per mantenere la produzione poi risultata eccedentaria. La domanda non poteva essere risarcita come se fosse diretta a ottenere i premi comunitari non percepiti, né il premio relativo all’annualità precedente. In assenza dell’allegazione del danno risarcibile, le questioni sulla prova e sulla liquidazione equitativa non incidevano sulla decisione; quest’ultima, inoltre, presuppone la dimostrazione della sussistenza e dell’entità materiale del danno, anche se ne sia impossibile o particolarmente difficile la precisa quantificazione. Il ricorso incidentale condizionato dell’AGEA è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per il carattere inedito delle questioni; a carico dei ricorrenti principali è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    ai “sensi dell’art. 345 c.p.c., il divieto di “ius novorum” in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, non anche le mere difese”, tornando a precisarsi “che l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto”.

    Il divieto di nova in appello riguarda le domande nuove e le eccezioni in senso stretto non rilevabili d’ufficio, non le mere difese. La contestazione dei fatti costitutivi della responsabilità e del danno è una mera difesa e può essere svolta in appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi.

    La censura in Cassazione fondata sulla non contestazione deve indicare la sede processuale in cui furono dedotti i fatti e trascrivere i pertinenti passaggi; occorre inoltre specificare il contenuto degli atti difensivi avversari, così da rendere verificabile l’asserita mancanza o genericità della contestazione.

  • art. 1226 c.c.

    l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno.

    La liquidazione equitativa è consentita quando sia impossibile o particolarmente difficile provare l’ammontare del danno, ma non supplisce alla mancata prova dell’esistenza del pregiudizio e della sua entità materiale.

  • art. 2056 c.c.

    l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno.

    Nella responsabilità extracontrattuale, la liquidazione equitativa opera sull’ammontare del danno, una volta che la parte abbia dimostrato la sussistenza e l’entità materiale del pregiudizio; non può essere usata per colmare l’assenza di allegazione o prova del danno.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione è, pertanto, subordinata alla sola necessità che sia esplicitato taluno di quei “giusti motivi” idonei a giustificarla, motivo, come detto, costituito dal carattere inedito delle questioni dibattute.

    Nel regime temporale applicato dalla Corte, il carattere inedito delle questioni affrontate costituisce un giusto motivo esplicitabile per disporre la compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la pronuncia di rigetto comporta l’attestazione dell’obbligo per i ricorrenti principali di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce al giudice di considerare la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, poiché tale contestazione è una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto.
  • La censura di non contestazione proposta in Cassazione deve indicare la sede processuale dei fatti dedotti e riprodurre i passaggi pertinenti degli atti; deve inoltre specificare in modo puntuale il contenuto delle difese della controparte. In mancanza, la censura è inammissibile.
  • La responsabilità risarcitoria richiede l’allegazione del pregiudizio concretamente risarcibile: il ritardo nell’adempimento di un obbligo informativo non consente, da solo, di identificare il danno con l’importo di un beneficio o di un premio non percepito, quando tale domanda si tradurrebbe nell’ottenimento del beneficio stesso.
  • La liquidazione equitativa può supplire soltanto alla difficoltà o impossibilità di determinare con precisione l’ammontare del danno; presuppone che siano già dimostrate la sussistenza e l’entità materiale del pregiudizio e non sostituisce l’allegazione né la prova del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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