Cassazione Penale, Ordinanza n. 39903/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per fatti originariamente contestati come lesioni personali dolose, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, perché il giudice di merito avrebbe accertato una condotta diversa da quella contestata in origine, ossia una gomitata allo zigomo sinistro, qualificando poi il fatto come eccesso colposo in legittima difesa anziché come pugno volontario al volto; secondo il ricorrente, in presenza di tale divergenza gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al pubblico ministero; (2) motivazione illogica e contraddittoria, con travisamento della prova, in punto di esclusione della legittima difesa e di valorizzazione di una condanna o decreto penale emesso nei confronti della parte civile per i medesimi fatti. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e inammissibili per difetto di specificità, osservando che il ricorso si limitava a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza un'effettiva critica alla motivazione impugnata. In particolare, ha affermato che la riqualificazione del fatto in eccesso colposo di legittima difesa non determinava una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché non vi era una trasformazione radicale del fatto storico e l'imputato aveva comunque potuto difendersi sul concreto oggetto dell'imputazione; inoltre, la decisione o il decreto penale a carico della persona offesa non era incompatibile con la qualificazione del fatto a carico dell'imputato. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi e privi di specificità. Ha affermato che la riqualificazione del fatto in eccesso colposo di legittima difesa non integrava violazione dell'art. 521 c.p.p., perché non vi era mutamento radicale del fatto né compromissione del diritto di difesa, e ha ritenuto irrilevante la condanna o il decreto penale emesso nei confronti della persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
"violazione dell'art. 521 cod. proc. pen."
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando la riqualificazione del fatto non comporti una trasformazione radicale della fattispecie concreta e l'imputato abbia comunque potuto difendersi sull'oggetto dell'accusa.
art. 55 c.p.
"l'art. 55 cod. pen. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente"
L'eccesso colposo in legittima difesa non determina assoluzione, ma la riqualificazione del fatto come illecito colposo; la norma richiama la disciplina generale dell'errore e della colpa.
art. 43 c.p.
"la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen."
L'eccesso colposo va letto alla luce dei criteri generali di imputazione soggettiva della colpa.
art. 47 c.p.
"la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen."
L'errore rileva ai fini della responsabilità colposa e non come causa autonoma di assoluzione.
art. 616 c.p.p.
"a norma dell'art. 616 cod. proc. pen"
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
"non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo quando la decisione introduca una trasformazione radicale del fatto storico contestato, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e concreto pregiudizio del diritto di difesa; non è sufficiente un mero confronto letterale tra contestazione e decisione.
- La riqualificazione del fatto in eccesso colposo di legittima difesa non comporta assoluzione, ma può determinare la qualificazione del reato come colposo, con applicazione della disciplina dei delitti colposi.
- L'art. 55 c.p. non costituisce una scriminante autonoma, ma disciplina un'ipotesi di responsabilità colposa nell'ambito delle cause di giustificazione.
- In sede di legittimità sono inammissibili censure generiche, assertive o meramente riproduttive di doglianze già esaminate dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- La presenza di una decisione penale nei confronti della persona offesa non è di per sé incompatibile con l'affermazione dell'eccesso colposo in capo all'imputato, se non incide sulla ricostruzione autonoma della sua condotta e del suo titolo di responsabilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
- Parte generale
- Processo penale
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