Cassazione Penale, Ordinanza n. 05088/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18/03/2024. L'unico motivo esplicitamente richiamato riguardava una dedotta carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma la censura era formulata in termini del tutto generici: il ricorrente si limitava a evocare il vizio senza confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata né indicare precise ragioni in fatto o in diritto da sottoporre al sindacato di legittimità. La Corte ha quindi rilevato che il motivo non conteneva una effettiva critica alla sentenza e risultava meramente assertivo.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La dedotta carenza di motivazione ex art. 129 c.p.p. non è scrutinabile se il motivo di ricorso è formulato in modo generico e non individua specifiche ragioni di fatto o di diritto.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita a enunciare il vizio denunciato senza una concreta e specifica critica alla motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione richiede la precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto che si assumono erronee, in modo da consentire alla Corte un effettivo controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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