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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48235/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della sentenza di condanna per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (art. 110 c.p., art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 4, aggravato dal comma 6) per plurimi episodi di vendita di marijuana e hashish in concorso con GIUFFRIDA Damiano e IORANELLO Giovanni. Quattro motivi: 1) vizio motivazionale e violazione degli artt. 546 e 125, comma 3, c.p.p., per mancata attribuzione specifica dei singoli episodi ai concorrenti e incertezza nella determinazione della continuazione; 2) censura per la mancata concessione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); 3) illegittimità nella determinazione dell'aumento complessivo della pena per la continuazione senza dare peso sanzionatorio ai reati satellite (art. 81 cpv., 132, 133 c.p. e 533 c.p.p.); 4) illegittimità nell'aver operato un unico aumento per continuazione e aggravante senza prima determinare analiticamente l'aumento per l'aggravante e poi applicare la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la valutazione di merito circa la configurabilità dell'aggravante di cui al comma 6 (plurima partecipazione all'attività di spaccio) e l'esclusione della lieve entità, motivazioni ritenute logiche e adeguate. Ha invece accolto i terzo e quarto motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte ha rilevato che il calcolo della pena da parte del giudice di merito non è stato effettuato in modo analitico (non è stato determinato separatamente l'aumento per l'aggravante e poi quello per la continuazione, né sono stati specificati gli aumenti riferiti ai singoli reati), per cui ha annullato la sentenza impugnata solo nella parte relativa al computo della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per il nuovo calcolo della pena. Rimane irrevocabile la dichiarazione di responsabilità penale e confermate le statuizioni di condanna nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ricorso alla partecipazione dolosa nella consumazione di reati: utilizzato nella contestazione del concorso tra soggetti nella cessione di stupefacenti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4

    Norma che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; la sentenza applica questa disposizione per le cessioni accertate.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    Fattispecie della "lieve entità": richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza; la Corte ha ritenuto che, se anche una sola delle circostanze esclude la minima offensività, l'attenuante non è applicabile.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 6

    Aggravante per il concorso di tre o più persone: va ricondotta a una pluralità di soggetti riferibile a specifiche condotte funzionali all'illecito (custodia, cessione, ricezione del prezzo); la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base della continuità dell'attività, della base logistica e dell'alternanza di ruoli.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.; artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e della continuazione: bisogna individuare la violazione più grave (determinando pena per ogni reato con eventuali circostanze), aumentare la pena per la continuazione solo dopo aver determinato la pena base; la Corte ha escluso una corretta applicazione procedurale e analitica di questi criteri nel calcolo della pena.

  • art. 533, comma 2, c.p.p.; artt. 546 e 125, comma 3, c.p.p.

    Rilevanza delle esigenze motivazionali e dei limiti dell'impugnazione: art. 533 c.p.p. riguarda i motivi di cassazione; artt. 546 e 125 c.p.p. richiamati in doglianze sulla motivazione e sulla specificazione delle imputazioni, ma la Corte ha ritenuto le motivazioni di merito adeguate e non censurabili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante del concorso di tre o più persone (art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990) è necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a specifiche condotte funzionali all'attività di spaccio (custodia, confezionamento, cessione, incasso), non bastando una mera attribuzione indifferenziata di partecipazione.
  • La qualificazione della fattispecie come di "lieve entità" (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza: la presenza di elementi che indichino continuità, organizzazione o rilevante capacità offensiva esclude l'attenuante.
  • In sede di legittimità la Corte non rivaluta liberamente il merito probatorio: le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti, senza evidenziare specifici vizi di diritto o di motivazione, sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • Nella determinazione della pena per più fatti sotto il vincolo della continuazione va prima individuata e calcolata la pena relativa alla violazione più grave (considerando circostanze aggravanti o attenuanti), quindi va applicato l'aumento per la continuazione: l'ordine e l'analiticità del calcolo sono essenziali e devono risultare dalla motivazione.
  • In appello e in cassazione, chi contesta la determinazione della pena deve sollevare specifiche rilevanze tecniche (mancata applicazione dell'aggravante o dell'aumento per continuazione, calcolo non analitico): contestazioni generiche sulla non equità della pena sono spesso inefficaci.
  • Se il giudice non espone analiticamente come ha operato gli aumenti (per aggravanti e per continuazione), la decisione può essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per un nuovo calcolo.

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