Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28139/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione relativa ai corsi antincendio, contestando la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per aver il Pubblico Ministero depositato soltanto in udienza la massiva documentazione sequestrata. La difesa ha sostenuto che il tardivo deposito ha impedito l'analisi preventiva del materiale, compromettendo il diritto di difesa e determinando la nullità del decreto di sequestro o della sua efficacia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che l'obbligo del pubblico ministero, ai fini del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., riguarda gli atti sui quali si fonda il decreto (gli atti disponibili al PM prima dell'adozione), non la documentazione acquisita in esecuzione del sequestro. Pertanto il mancato deposito in udienza della documentazione sequestrata non costituisce di per sé la nullità denunciata. Inoltre la Corte ha osservato che, benché il PM possa introdurre nuovi elementi, il difensore non ha richiesto tempo per esaminarli né si è opposto alla produzione, limitandosi all'eccezione di nullità. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    L'obbligo di trasmettere al tribunale ai fini del riesame riguarda gli "atti su cui si fonda il provvedimento"; per il sequestro probatorio sono gli atti già in disponibilità del PM prima dell'adozione del decreto che consentono di valutare fumus e finalità probatoria

  • art. 178 c.p.p.

    Norma che sanziona la nullità per violazione del diritto alla assistenza; la Corte valuta che la mera produzione in udienza di documenti acquisiti dopo il decreto non incide automaticamente su questa nullità se la difesa non chiede termini o non prova la lesione del contraddittorio

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamata come confronto: tale norma impone l'allegazione degli elementi sopravvenuti favorevoli nelle misure cautelari personali, ma non è richiamata dall'art. 324 e quindi non si applica automaticamente al riesame delle misure reali

  • art. 616 c.p.p.

    Consente l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha utilizzato questa disposizione per imporre la somma di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • Per i riesami di sequestro probatorio il PM deve trasmettere al giudice solo gli atti che già formavano il fondamento del decreto (art. 324, comma 3); la documentazione acquisita in esecuzione del sequestro non rientra automaticamente tra tali atti
  • La produzione in udienza di documenti acquisiti dopo l'adozione del decreto non determina automaticamente la nullità per violazione del diritto di assistenza: il giudice deve garantire il contraddittorio assegnando un congruo termine se richiesto dalla difesa
  • Se la difesa non chiede tempo per esaminare nuove produzioni o non si oppone alla loro introduzione, l'eccezione di nullità per mancato deposito può essere ritenuta inammissibile
  • L'obbligo previsto per le misure personali (art. 309, comma 5) non si estende automaticamente ai procedimenti di riesame delle misure reali, per cui le regole di deposito e trasmissione sono più limitate
  • In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e disporre sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.