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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00699/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo in una procedura di amministrazione straordinaria: una creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito complessivo di euro 5.649.519,80, composto da somme indicate come finanziamenti soci e da utili non riscossi. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione per mancata prova del versamento e ritenendo insufficienti le risultanze di bilancio. In sede di opposizione il Tribunale di Roma ha invece ammesso il credito in chirografo, valorizzando la documentazione prodotta, i bilanci e le rendicontazioni della società in bonis, oltre all'attività dei commissari straordinari, ritenendo anche interrotta la prescrizione per riconoscimento del debito. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2946, 2949, 2709, 2710 e 1988 c.c., sostenendo che il credito fosse prescritto e che le scritture contabili non fossero opponibili alla procedura; (2) violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., deducendo che il Tribunale avesse attribuito valore decisivo alle annotazioni contabili senza adeguata indagine sulla natura dei versamenti; (3) nullità per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., per avere il Tribunale fondato la decisione su fatti contestati e non su fatti non contestati; (4) violazione degli artt. 2467 e 2697 c.c., per non avere postergato il credito da finanziamenti soci. La resistente ha depositato controricorso e ricorso incidentale, ma quest'ultimo è stato ritenuto tardivo e quindi inefficace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che tutti i motivi non cogliessero la ratio decidendi del decreto impugnato o mirassero a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché censurava l'efficacia probatoria delle scritture contabili verso la procedura, mentre il Tribunale aveva fondato il rigetto dell'eccezione di prescrizione sulla funzione ricognitiva del debito e sul conseguente effetto interruttivo ex art. 2944 c.c.; il secondo perché sollecitava un nuovo apprezzamento della quaestio facti sulla natura dei versamenti; il terzo perché aspecifico; il quarto perché non si confrontava con la reale ragione della decisione, fondata sulla mancata prova dello stato di squilibrio patrimoniale richiesto per la postergazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, in quanto tardivo rispetto al termine per proporlo dopo la comunicazione del decreto impugnato. La procedura ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla ricorrente come prescrizione ordinaria decennale del credito da restituzione di finanziamenti soci; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2949 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali e quindi anche del credito per utili; anche su questo profilo il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 2709 c.c.

    dedotto come norma sull'efficacia delle scritture contabili; la Corte rileva che la censura non colpisce la ratio decidendi, fondata invece sul valore ricognitivo delle annotazioni contabili ai fini interruttivi.

  • art. 2710 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2709 c.c. per contestare l'opponibilità delle scritture contabili alla procedura; censura ritenuta non pertinente alla ratio.

  • art. 1988 c.c.

    evocato in relazione al riconoscimento del debito; il Tribunale ne ha escluso l'applicazione tipica verso i commissari, ma ha comunque valorizzato le annotazioni contabili come riconoscimento interruttivo della prescrizione.

  • art. 1813 c.c.

    richiamato per contestare l'ammissione del credito da finanziamento soci; la Corte dichiara inammissibile la doglianza perché chiede una nuova valutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sia per la prova del finanziamento sia per la postergazione; la Corte osserva che le censure mirano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per lamentare che il Tribunale avrebbe posto a fondamento fatti contestati; la censura è dichiarata inammissibile per aspecificità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per nullità della motivazione; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 2467 c.c.

    invocato per la postergazione del credito da finanziamenti soci; il Tribunale aveva escluso la postergazione per mancata prova dello stato di squilibrio patrimoniale al momento dei finanziamenti, e la Corte reputa il motivo fuori fuoco rispetto a tale ratio.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo una volta dichiarato inammissibile il ricorso principale.

  • art. 99, comma 12, l.fall.

    richiamato quale termine perentorio per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto sullo stato passivo; il ricorso incidentale è stato notificato oltre tale termine.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole della parte ricorrente principale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma censura un profilo diverso o solo apparentemente connesso.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: se la censura mira a rivalutare documenti, annotazioni contabili o la natura concreta di versamenti, il motivo è inammissibile.
  • Le scritture contabili e le annotazioni in bilancio possono essere valorizzate dal giudice di merito, ai fini dell'accertamento del credito e dell'eventuale riconoscimento del debito, ma la relativa censura deve colpire esattamente il percorso decisorio seguito dal giudice.
  • La postergazione dei finanziamenti soci richiede allegazione e prova dei presupposti normativi, in particolare dello stato di squilibrio patrimoniale o della situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento; in difetto, la domanda di postergazione non può essere accolta.
  • La contestazione per nullità ex artt. 115 e 132 c.p.c. deve essere specifica e spiegare in che modo il giudice abbia effettivamente fondato la decisione su fatti contestati o trascurato fatti non contestati.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., e la soccombenza resta riferita alla sola parte ricorrente principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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