Cassazione Civile, Ordinanza n. 07379/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una consumatrice di ottenere dalla società finanziaria la restituzione di euro 781,80, corrispondenti alla quota parte dei costi vivi e assicurativi sostenuti per un contratto di finanziamento stipulato nel 2008 e estinto anticipatamente alla 72ª rata nel 2014. Prima di agire in giudizio, la parte aveva presentato ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli, che si era pronunciato favorevolmente solo successivamente all'introduzione della causa. In primo grado il giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese; in appello la consumatrice aveva impugnato solo la compensazione delle spese, sostenendo che la controparte si era opposta ingiustificatamente alla cessazione della materia del contendere e aveva insistito nelle difese senza ragioni di merito. In cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, assumendo che la disciplina della mediazione/ABF imponga tempi contenuti e che fosse irragionevole ritenere imprudente l'azione giudiziaria iniziata prima dell'esito ABF, anche perché il procedimento aveva durato 15 mesi; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la compensazione delle spese sarebbe stata ingiustificata, non potendo la condotta della consumatrice che non aveva atteso indefinitamente l'esito stragiudiziale escludere la soccombenza virtuale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la disciplina dell'ABF è dettata dall'art. 128-bis TUB e dalla delibera CICR 29 luglio 2008 n. 275, che prevedono scansioni temporali variabili e sospensioni del termine, sicché non è corretto affermare un termine massimo rigido di 60 giorni; inoltre ha escluso la possibilità di applicare in via analogica le norme invocate sulla mediazione, perché non vi è alcun vuoto normativo ma una disciplina specifica. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo una motivazione illogica, inconsistente o manifestamente erronea; nel caso concreto la motivazione del Tribunale, fondata sulla scelta della parte attrice di iniziare la causa prima dell'esito dell'ABF e sulla successiva definizione della lite per sopravvenuto pagamento, è stata ritenuta razionale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la resistente è rimasta intimata; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto di azione senza differimenti sine die; la Corte ha escluso che la fattispecie giustificasse la censura, perché la disciplina applicabile all'ABF è specifica e non quella della mediazione.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010
Richiamato dalla ricorrente in via analogica; la Corte ha affermato che non disciplina il procedimento ABF e quindi non può essere utilizzato per contestare i tempi della procedura bancaria alternativa.
art. 6 d.lgs. n. 28/2010
Richiamato dalla ricorrente in via analogica; la Corte ne ha escluso l'applicabilità alla procedura ABF, trattandosi di disciplina non pertinente.
art. 128-bis TUB
Norma specifica sulla procedura ABF, che impone rapidità, economicità ed effettività della tutela e rinvia al CICR per i criteri di svolgimento.
deliberazione CICR 29 luglio 2008 n. 275
Disciplina il procedimento ABF prevedendo la pronuncia del collegio entro 60 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del relativo termine, con possibilità di sospensioni per acquisire ulteriori elementi; il termine, quindi, non è fisso e assoluto.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla regolamentazione delle spese; la Corte ribadisce che la parte totalmente vittoriosa non può essere posta a carico delle spese, ma la valutazione concreta sulla compensazione rientra nel merito.
art. 92 c.p.c.
La Corte ribadisce che la compensazione delle spese è un potere discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo la coerenza e razionalità della motivazione che la sorregge, non la scelta in sé.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La disciplina dell'Arbitro Bancario e Finanziario è speciale e non può essere confusa con quella della mediazione civile; i termini e le scansioni del procedimento vanno desunti dalla normativa settoriale e non da regole dettate per altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
- Quando il procedimento stragiudiziale prevede termini variabili e sospensioni istruttorie, non è corretto desumere l'esistenza di un termine massimo rigido e inderogabile sulla sola base della durata concreta del caso.
- In materia di spese processuali, la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto una motivazione incongrua, illogica o manifestamente erronea, non la valutazione discrezionale in sé.
- La scelta di introdurre il giudizio prima della definizione di un rimedio stragiudiziale già attivato può essere valutata dal giudice ai fini della regolazione delle spese, senza che ciò comporti violazione automatica del principio di soccombenza.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese non si estende alla mera opportunità della decisione, ma soltanto alla sua coerenza argomentativa rispetto ai parametri legali.
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