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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13083/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 6 settembre 2011 al 20 aprile 2012 in occasione di procedura di estradizione passiva verso la Confederazione Svizzera. Il ricorrente contestava la legittimità della detenzione sostenendo che la pena per cui si chiedeva l'estradizione si era estinta per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 cod. pen. (decorrendo 10 anni da quando si era sottratto all'esecuzione) e che, pur avendo inizialmente prestato consenso all'estradizione, aveva poi revocato tale consenso (ai sensi dell'art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen.) perché ignaro di fatti rilevanti. Denunciava inoltre carenze nella assistenza difensiva e nella conoscenza degli atti della richiesta di estradizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la custodia cautelare fosse stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 715 cod. proc. pen. per concreto pericolo di fuga, che il consenso all'estradizione rese superflua l'attivazione del procedimento giurisdizionale sul merito dell'estradizione e che il ricorrente non ha fornito prove della revoca del consenso né della estinzione della pena al momento dell'avvio della procedura. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ammette la domanda di riparazione in materia di estradizione solo se, ex post, risulti che mancavano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione e purché non vi sia stato un comportamento doloso o gravemente colposo del richiedente che abbia concorso alla detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado a favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 715 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione provvisoria della custodia cautelare a fini estradizionali. La Corte ha ritenuto che sussistevano le condizioni per la sua applicazione, in particolare il rischio di fuga, giustificando la legittimità della detenzione.

  • art. 717 cod. proc. pen.

    Prevede l'udienza per l'audizione dell'interessato entro cinque giorni dall'arresto; la Corte ha osservato che l'udienza si tenne regolarmente il 9 settembre 2011.

  • art. 701 cod. proc. pen.

    Regola il consenso dell'interessato all'estradizione. Il consenso prestato da Fusha impedì l'apertura del procedimento giurisdizionale sul merito dell'estradizione e fu valutato come elemento che ha contribuito al protrarsi della detenzione.

  • art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda la possibilità di revoca del consenso all'estradizione se l'interessato ha ignorato circostanze di fatto rilevanti. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia documentato né dimostrato l'effettiva revoca secondo questa norma.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha richiamato il principio che il diritto alla riparazione può applicarsi anche alle detenzioni connesse a procedura di estradizione, ma richiede una valutazione ex post che dimostri l'ingiustizia della privazione della libertà e l'assenza di concorso colposo o doloso del richiedente.

  • art. 722 bis cod. proc. pen.

    Prevede il computo della custodia cautelare all'estero ai fini della riparazione per ingiusta detenzione con riferimento all'estradizione attiva. La Corte ha citato la norma per distinguere la disciplina dell'estradizione attiva rispetto a quella passiva.

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Indica le condizioni per l'accoglimento dell'estradizione. La giurisprudenza richiede, per la riparazione, la verifica ex post dell'insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali condizioni sussistessero al momento dell'applicazione della misura.

  • art. 172 cod. pen.

    Previene l'estinzione della pena per decorso del tempo. L'asserzione del ricorrente che la pena si fosse estinta per decorso dei termini è rimasta priva di prova documentale e non è stata valutata come ostativa all'estradizione al momento in cui la misura fu adottata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di condanna per spese processuali; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in forza di questa norma.

Massime di principio

  • Il consenso all'estradizione reso dall'interessato, se provato, limita la possibilità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione collegata alla procedura estradizionale poiché impedisce l'apertura del procedimento giurisdizionale sul merito dell'estradizione.
  • Per ottenere la riparazione in contesti di estradizione passiva è necessario dimostrare, con documenti e fatti precisi, che ex post mancavano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione o che si è verificata una ingiustizia formale; le mere allegazioni non sono sufficienti.
  • La revoca del consenso all'estradizione ex art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen. deve essere adeguatamente documentata e tempestiva, altrimenti non incide sulla legittimità della detenzione già disposta.
  • Il comportamento dell'estradando che contribuisce al protrarsi della detenzione (es. prestare consenso all'estradizione) può escludere o ridurre il diritto alla riparazione se si configura come causa o concausa della privazione della libertà.
  • La sussistenza del pericolo di fuga e la regolare applicazione delle garanzie procedurali (udienza entro termini, presenza di difensore d'ufficio quando nominato) rendono più difficile contestare la legittimità della detenzione durante le fasi estradizionali.
  • Se lo Stato richiedente revoca la domanda di estradizione successivamente, ciò non implica automaticamente che la detenzione sia stata ingiusta fin dall'inizio; occorre verificare le ragioni e i tempi della revoca e confrontarli con la situazione al momento dell'adozione delle misure.

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