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Sentenza

Sentenza n. 13327/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione, ricevuto in data 30 novembre 2023 con il quale è stato erroneamente attribuito alla candidata il punteggio di 20.65, non sufficiente ai fini dell'ammissione alla graduatoria; - del questionario sottoposto ai candidati della prova scritta, consistente in un test di settanta quesiti a risposta multipla, da risolvere nell'arco di settanta minuti; - di tutti gli altri atti della commissione giudicatrice, ad oggi non conosciuti perché non prodotti dall''Amministrazione resistente, con cui è stata predisposta ed approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame; - ove occorra, del bando di concorso pubblicato in data 24 luglio 2023 per la “Selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità per l''''area dei funzionari”; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alla graduatoria vincitori e idonei al concorso indetto dall''Agenzia delle Entrate per la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità per l'area dei funzionari; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 giugno 2024: a) del decreto del Direttore Regionale – Direzione regionale della Lombardia prot. n. 67 del 13 maggio 2024, pubblicato il 14 maggio 2024, di «Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024); b) dell’“Allegato B – Elenco Vincitori” per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria, di cui n. 926 per la Regione Lombardia, pubblicato in data 14 maggio 2024; c) dell’Allegato A – Graduatoria finale di merito”, per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria, di cui n. 926 per la Regione Lombardia, pubblicato in data 14 maggio 2024; d) di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale; nonché per l’annullamento degli atti precedentemente impugnati- sotto indicati - con l’atto introduttivo del giudizio, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, e, quindi, per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alla graduatoria finale di merito (allegato A), e quindi nella graduatoria finale dei vincitori (allegato B) per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria, di cui n. 926 per la Regione Lombardia, e, in subordine, in caso di tardiva ammissione della ricorrente, al riconoscimento del suo diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento degli arretrati stipendiali con relativa condanna dell’Amministrazione;

Giustizia amministrativa202400208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria della selezione pubblica per funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con attribuzione di 20,65 punti, nonché il quesito n. 61 della prova scritta e, con motivi aggiunti, gli atti di approvazione delle graduatorie finali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il punteggio attribuitole nella prova scritta di una selezione pubblica per l'assunzione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il quesito n. 61, relativo alla periodicità della liquidazione e del versamento dell'IVA da parte dei titolari di partita IVA, fosse ambiguo e ammettesse più risposte corrette. Il quesito prevedeva tre opzioni: versamento su base mensile o trimestrale; su base mensile o semestrale; pagamento rateizzato concordato. La ricorrente, non avendo risposto, ha sostenuto che non fosse individuabile un'unica soluzione corretta e ha chiesto l'attribuzione di 0,43 punti, così da raggiungere 21,08 punti e superare la soglia di 21/30 prevista dal bando. Con motivi aggiunti ha impugnato per invalidità derivata l'approvazione della graduatoria finale degli idonei e di quella dei vincitori, chiedendo in subordine, in caso di ammissione tardiva, la ricostruzione della carriera e il pagamento degli arretrati stipendiali. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato e il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo che anche con il punteggio aggiuntivo la candidata non avrebbe conseguito una posizione utile. Nel merito ha contestato l'ambiguità del quesito.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell'Agenzia. Il ricorso introduttivo, diretto contro l'esclusione dalla procedura, non richiedeva la notifica ad altri controinteressati; i motivi aggiunti, rivolti contro le graduatorie, erano stati notificati ad almeno un controinteressato. È stato inoltre riconosciuto l'interesse a ricorrere, poiché l'Agenzia aveva soppresso la clausola del bando che limitava gli idonei al 20% dei posti successivi all'ultimo posto bandito e, con l'attribuzione del punteggio richiesto, la ricorrente avrebbe raggiunto la soglia di 21/30. Nel merito, il TAR ha richiamato il principio secondo cui, nei concorsi basati su quiz a risposta multipla, la scelta delle domande è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o estraneità al programma, mentre ogni quesito deve prevedere una sola risposta oggettivamente e incontrovertibilmente corretta. Ha ritenuto il quesito n. 61 non ambiguo: esso si riferiva ai soggetti passivi IVA tenuti alla liquidazione periodica, per i quali le periodicità sono mensile o trimestrale. La disciplina del pagamento rateizzato o concordato è stata ritenuta inconferente, riguardando una fase successiva ed eventuale di controllo amministrativo per omesso o irregolare pagamento, non la liquidazione periodica dell'imposta. Conseguentemente sono stati respinti sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, fondati sull'invalidità derivata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Consente di soprassedere all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando il ricorso risulta manifestamente infondato.

  • punto 6.2 del bando di concorso

    Prevedeva che la prova fosse superata con il punteggio di 21/30.

  • punto 7.4 del bando di concorso

    La clausola cosiddetta 'taglia-idonei', che limitava gli idonei ai candidati collocati entro il 20% dei posti successivi all'ultimo posto bandito, è stata soppressa dall'amministrazione; tale soppressione ha fondato l'interesse della ricorrente a ottenere il punteggio aggiuntivo.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato quale fondamento della periodicità mensile o trimestrale della liquidazione e del versamento dell'IVA per i soggetti passivi tenuti all'adempimento.

  • art. 7 d.P.R. n. 542/1999

    Richiamato insieme all'art. 18 d.lgs. n. 241/1997 per confermare che le periodicità della liquidazione IVA sono mensile e trimestrale.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    La disciplina della rateizzazione delle somme dovute a titolo di IVA è stata ritenuta non pertinente al quesito, poiché riguarda la fase successiva ed eventuale dei controlli amministrativi in caso di omesso o irregolare pagamento.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici basati su quiz a risposta multipla, ciascun quesito deve contemplare una sola risposta oggettivamente e incontrovertibilmente corretta; sono illegittimi i quesiti che consentano più risposte corrette o impongano valutazioni soggettive della commissione.
  • La discrezionalità dell'amministrazione nella scelta delle domande di una prova a quiz è sindacabile entro i limiti della manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza e inosservanza del programma o delle materie previste dal bando.
  • La verifica dell'univocità della risposta deve essere compiuta considerando il significato complessivo della domanda e l'ambito soggettivo da essa individuato; non sussiste ambiguità quando il testo consente di escludere discipline riferite a categorie o fasi diverse da quelle oggetto del quesito.
  • La disciplina del pagamento rateizzato di un tributo, riferita a una fase successiva di controllo e riscossione, non rende ambigua una domanda relativa alla periodicità della liquidazione dell'imposta, se le due fasi sono concettualmente e normativamente distinte.
  • La soppressione, da parte dell'amministrazione, di una clausola del bando che restringeva il novero degli idonei può rendere attuale l'interesse del candidato a contestare il punteggio, quando l'incremento richiesto gli consenta di raggiungere la soglia minima di superamento prevista dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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