Cassazione Civile, Ordinanza n. 15514/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente, che svolgeva attività di diffusione pubblicitaria nel territorio comunale con impianti autorizzati, aveva presentato due istanze di rimborso per annualità diverse, deducendo di avere corrisposto somme in misura eccedente i limiti legali. La pretesa si fondava sull’assunto che il Comune avesse sostanzialmente sostituito l’imposta comunale sulla pubblicità con un canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), poi determinato in modo illegittimo e oltre il limite massimo del 25% previsto dall’art. 62 del d.lgs. 446/1997, nonché con criteri di computo del canone per l’occupazione del suolo pubblico difformi dalla legge. Con i quattro motivi di ricorso la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 62 d.lgs. 446/1997 e dell’art. 12 d.lgs. 507/1993, per il superamento del tetto tariffario del CIMP e il valore di giudicato esterno della sentenza amministrativa che aveva annullato l’ordinanza tariffaria del 2001; 2) violazione delle norme che disciplinano la sostituzione dell’ICP con il CIMP e del regolamento/piano generale impianti, assumendo che il Comune avesse effettivamente introdotto il canone sostitutivo; 3) violazione dell’art. 9 d.lgs. 507/1993, per l’asserita illegittimità del cumulo tra canone sostitutivo e canone di occupazione, oltre a omessa valutazione della base di calcolo del canone; 4) ulteriore violazione delle medesime norme, insistendo sul fatto che il cumulo e i criteri di quantificazione avrebbero comunque prodotto importi eccedenti i limiti legali. Il Comune e la società concessionaria hanno resistito, sostenendo che il CIMP non fosse mai stato validamente istituito per mancanza del regolamento richiesto dalla legge e che, quindi, continuasse ad applicarsi l’ICP, cumulabile con il canone di occupazione del suolo pubblico.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondato l’assunto secondo cui il Comune avesse validamente istituito il CIMP: la mera approvazione del Piano Generale degli Impianti non basta a sostituire l’ICP, perché serve un apposito regolamento conforme all’art. 62 d.lgs. 446/1997. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo per quanto di ragione, limitatamente alla questione della corretta applicazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 507/1993: la Corte ha ribadito che l’ICP può cumularsi con il canone per l’occupazione di spazi o con canoni concessori, ma il giudice di merito deve verificare la causa petendi del rimborso e applicare il criterio legale dell’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, non potendosi fondare il canone su una diversa base di calcolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 446/1997
La sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede l’adozione di un apposito regolamento conforme ai criteri legali; senza tale regolamento il CIMP non si perfeziona e non opera il limite del 25% previsto per il canone sostitutivo.
art. 12 d.lgs. 507/1993
Resta applicabile, in difetto di valido CIMP, la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità secondo le tariffe vigenti ratione temporis.
art. 9 d.lgs. 507/1993
L’imposta sulla pubblicità non esclude il corrispettivo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico e i canoni di locazione o concessione; il cumulo è consentito, ma il canone deve essere commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
art. 5 d.lgs. 507/1993
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso, senza autonoma ratio decisoria specificamente sviluppata nel dispositivo.
art. 7 d.lgs. 507/1993
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso, nel contesto della disciplina dell’imposta e dei presupposti applicativi.
art. 38 d.lgs. 507/1993
Richiamato nel quarto motivo di ricorso tra le norme che si assumono violate, senza autonoma decisione su questo profilo.
art. 42 d.lgs. 507/1993
Richiamato nel quarto motivo di ricorso tra le norme che si assumono violate, senza autonoma decisione su questo profilo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sui profili tributari sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale è stata ritenuta inammissibile, anche per la presenza di doppia conforme e per difetto di specificità.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
È stato richiamato il limite all’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme.
L. n. 53 del 1994
Il rilievo sull’inesistenza della notificazione del ricorso è stato superato perché la parte intimata si era ritualmente costituita, sanando ogni eventuale vizio.
Massime di principio
- La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari presuppone un regolamento comunale specifico e conforme ai criteri di legge; atti di pianificazione generale o mere previsioni programmatiche non bastano.
- In difetto del regolamento istitutivo del CIMP, continua ad applicarsi l’ICP secondo le tariffe vigenti, con possibilità di cumulo con i canoni per l’occupazione del suolo pubblico o con canoni concessori, senza applicazione del limite tariffario proprio del canone sostitutivo.
- Quando la pubblicità è realizzata su impianti installati su beni comunali, il canone per l’occupazione deve essere commisurato all’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario; non è legittima una base di calcolo sganciata da tale parametro legale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura motivazionale è inammissibile se proposta in presenza di doppia conforme senza indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’eventuale vizio di notificazione del ricorso può restare sanato dalla rituale costituzione della parte intimata.
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