Sentenza n. 9823/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3198/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Del Villano Aceto, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 3851/2018, pubblicata in data 01/08/2022 e notificata il 26/10/2022, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Roma che aveva ordinato la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto al computo integrale degli anni di servizio pre-ruolo e di ruolo prestati come docente di scuola primaria prima del passaggio alla scuola secondaria. Il giudicato imponeva la ricostruzione della carriera, l'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente, il pagamento di euro 69.960,23 oltre ratei di tredicesima, interessi o rivalutazione secondo legge e spese di lite. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'eventuale ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo le somme e adempiendo agli obblighi di ricostruzione della carriera stabiliti dal giudice ordinario. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per la materia, senza compenso, con termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione, da calcolarsi con decorrenza dall'eventuale inosservanza dei termini fissati nella sentenza e in misura commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità decorre dall'eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- La mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi patrimoniali e di ricostruzione della carriera stabiliti da una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, a ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e a nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta in presenza di un ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma decorre dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza; la sua misura può essere parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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