Cassazione Penale, Sentenza n. 24888/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello sostenendo: 1) errata applicazione degli artt. 51, 595, 596-bis c.p. e dell'art. 13 L. 47/1948, invocando la scriminante del diritto di critica (sostengono che l'articolo era critica politica e/o diritto di cronaca) e la verità sostanziale della notizia; 2) vizio nella decisione per aver negato la rinnovazione dell'istruttoria con acquisizione della prova testimoniale della parte civile, ritenuta decisiva per valutare la diffamazione e l'interesse della parte civile; 3) censura sulla quantificazione del danno morale, ritenuta non conforme ai parametri legali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato le conclusioni dei giudici di merito: l'articolo pubblicato attribuiva al Sindaco l'adozione di un ordine di servizio volto a imporre "almeno 800 multe al mese" per fare cassa, notizia che non è risultata vera poiché l'ordine di servizio evocato non è stato trovato. Perciò la scriminante del diritto di critica non può operare in assenza di un nucleo minimo di verità fattuale. La Corte ha inoltre ritenuto ininfluente la testimonianza richiesta e ha giudicato corretta e congrua la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (euro 3.000 a favore della parte civile in sede di merito). Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
Richiamata quale scriminante (diritto di critica). La Corte ricorda che il diritto di critica è tutelato ma richiede un nucleo minimo di verità fattuale, pertinenza e continenza espressiva; senza riscontro fattuale l'esimente non opera.
art. 595 cod. pen.
Norma base sulla diffamazione: la condotta contestata (articolo che attribuiva un ordine illecito al Sindaco) è stata considerata diffamatoria perché la notizia di fatto non è risultata vera.
art. 596-bis cod. pen.
Richiamata in connessione con le fattispecie di stampa e responsabilità del direttore responsabile; applicata per valutare la responsabilità del direttore del periodico.
art. 13 L. 47/1948 (legge sulla stampa)
Normativa di settore sulla stampa citata in relazione alle responsabilità editoriali; la Corte ha valutato i limiti della libertà di stampa rispetto alla verità dei fatti pubblicati.
art. 21 Cost.
Richiamato come presidio della libertà di manifestazione del pensiero; la Corte bilancia il diritto di espressione con il dovere di non diffondere fatti non veri che ledano altrui reputazione.
art. 10 Convenzione EDU
Richiamato per i principi di libertà di espressione e diritto di critica, con l'avvertenza che tali diritti incontrano il limite della verità fattuale e della protezione della reputazione altrui.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso determinata da profili di colpa.
Massime di principio
- Il diritto di critica e la libertà di espressione sono tutelati, ma per invocare la scriminante è necessario un nucleo minimo di verità fattuale sui fatti cui il giudizio si riferisce; giudizi di valore non possono essere totalmente avulsi dai fatti.
- Attribuire a una persona un fatto concreto e illecito (es. l'adozione di un ordine di servizio) richiede adeguata prova documentale: l'affermazione di avere un documento che non viene prodotto o che risulta inaffidabile non protegge dall'accusa di diffamazione.
- La mera esistenza di elementi che mostrano un incremento di verbali in anni successivi non costituisce automaticamente prova della specifica condotta contestata se l'atto evocato nell'articolo non è dimostrato.
- Richieste istruttorie (es. testi della parte civile) possono essere giudicate ininfluenti se il fatto centrale non è provato; la percezione soggettiva dell'offeso non determina di per sé la portata diffamatoria.
- La liquidazione del danno non patrimoniale è discrezionale ed equitativa: il giudice deve motivare le circostanze considerate, ma non è tenuto a un calcolo analitico preciso; la quantificazione è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o incongruenza motivazionale.
- Ricorsi infondati o con profili di colpa possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e pagamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale penale.
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