Sentenza n. 587/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento M_D_GMIL REG2019 -OMISSIS-del 6/9/2019, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 6^ Divisione, e notificato il 14/2/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dall'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2018 e da ogni procedura di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già condannato con sentenza penale definitiva alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il delitto di atti sessuali con persona minorenne e sospeso dal servizio in relazione al procedimento penale e all'esecuzione della pena, ha impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione dall'aliquota di avanzamento e da ogni procedura di avanzamento. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, sostenendo che la successiva revoca della sospensione dal servizio avrebbe privato di efficacia il presupposto richiamato dall'Amministrazione. Ha denunciato, inoltre, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per insufficienza della motivazione, assumendo che l'atto non indicasse concretamente la causa impeditiva e che non ricorressero le ipotesi previste dall'art. 1051, comma 2, d.lgs. 66/2010. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 1051, comma 8, d.lgs. 66/2010, sostenendo che la condotta penalmente sanzionata non fosse riconducibile a comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni o lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare, anche perché non commessa nell'esercizio delle funzioni o in luogo pubblico e priva di risonanza mediatica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivi la condanna penale definitiva per delitto non colposo con pena detentiva superiore a due anni e la sospensione dal servizio esistente alla data di adozione del provvedimento. Tali circostanze integravano i presupposti dell'art. 1051, commi 2 e 8, d.lgs. 66/2010. La successiva revoca della sospensione non costituiva revoca discrezionale ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, ma conseguiva alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'affidamento in prova e alla riammissione in servizio; in ogni caso, non eliminava la condanna penale, individuata come principale ragione giustificativa dell'esclusione. Il provvedimento era vincolato e l'Amministrazione doveva soltanto accertare la sussistenza dei presupposti di legge, sicché non era necessaria una valutazione discrezionale né una motivazione ulteriore rispetto al richiamo della condanna, della sospensione e dell'art. 1051 COM. La condotta contestata, per la sua natura e per il forte disvalore, era idonea a integrare comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni o lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare. La norma non richiedeva che il fatto fosse commesso nell'esercizio delle funzioni, in luogo pubblico o con risonanza mediatica. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, d.lgs. 66/2010
Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento …
Prevede, nelle ipotesi contemplate, l'impedimento all'inserimento nell'aliquota o alla valutazione per l'avanzamento; l'Amministrazione deve accertare la sussistenza dei presupposti di legge.
art. 1051, comma 8, d.lgs. 66/2010
è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro
Introduce, secondo il TAR, un automatismo tra la condanna penale definitiva per le fattispecie previste e l'esclusione da ogni procedura di avanzamento e dal transito di ruolo, salvo l'eventuale successiva riabilitazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca presuppone una rivalutazione discrezionale dell'Amministrazione; non ricorre quando la cessazione della sospensione dal servizio deriva da una decisione penale sull'esecuzione della pena e dalla conseguente riammissione in servizio.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento vincolato è sufficiente quando richiama la condanna penale, la sospensione dal servizio e la disposizione normativa applicata, elementi idonei a rendere comprensibili le ragioni dell'esclusione.
art. 609-quater, comma 1, cod. pen.
Individua il delitto per il quale il militare è stato condannato; la natura della condotta e il suo disvalore sono stati valorizzati ai fini dell'applicazione dell'art. 1051, comma 8, COM.
Massime di principio
- L'esclusione di un militare dalle procedure di avanzamento prevista dall'art. 1051, comma 8, d.lgs. 66/2010 costituisce un atto vincolato quando risultano accertati i presupposti normativi, con automatismo tra la condanna penale definitiva prevista dalla norma e l'esclusione, salvo il rilievo di una successiva riabilitazione.
- La sopravvenuta cessazione o revoca della sospensione dal servizio, quando deriva da una decisione del tribunale di sorveglianza sull'esecuzione della pena e non da una rivalutazione discrezionale dell'Amministrazione, non integra una revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 e non elimina l'efficacia della condanna penale quale presupposto dell'esclusione dall'avanzamento.
- In presenza di un provvedimento vincolato fondato su una condanna penale definitiva e sulla disposizione normativa applicabile, il richiamo espresso alla condanna, agli ulteriori presupposti rilevanti e all'art. 1051 COM può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
- La nozione di comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni o lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare prevista dall'art. 1051, comma 8, d.lgs. 66/2010 è ampia e può ricomprendere, per natura e disvalore, una condotta penalmente sanzionata anche se commessa al di fuori dell'esercizio delle funzioni, in luogo non pubblico e senza risonanza mediatica, ove tali ulteriori condizioni non siano richieste dal testo normativo.
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