Cassazione Penale, Sentenza n. 40035/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tassone impugnava la conferma della condanna per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) relativa al rifiuto di rilasciare autorizzazione petrolifera alla Tamoil e al mancato comportamento di astensione nonostante un presunto conflitto d'interessi (era socio accomandante di una società familiare con distributore self service nello stesso comune). Contestava vizi di motivazione sulla titolarità degli atti, sull'elemento soggettivo (dolo), sulla interpretazione delle norme nazionali e regionali in materia di distributori carburanti, e la decorrenza della prescrizione (sosteneva che il reato si era consumato il 30/08/2013 o che, comunque, la sua astensione sarebbe iniziata il 24/02/2014).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di merito (ha confermato che Tassone aveva l'obbligo di astensione e che dalla sua condotta è derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società di famiglia), ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, accertando che il momento consumativo rilevante era il 30/08/2013 e che, tenuto conto della sospensione dei termini, la prescrizione si è compiuta il 9/10/2021, prima della sentenza d'appello del 2/12/2021. Le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Reato configurabile come reato di evento a forma vincolata; richiede dolo intenzionale e, oltre alla violazione del dovere (anche quello di astensione), l'evento consistente in un ingiusto vantaggio patrimoniale o in un danno ingiusto. La modifica introdotta dall'art. 23 d.l. 76/2020 restringe la rilevanza penale delle violazioni alle "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge" e prive di margini di discrezionalità, ma tale limitazione non annulla la rilevanza penale dell'inosservanza dell'obbligo di astensione prevista direttamente dalla norma penale.
art. 83-bis d.l. 112/2008
Contiene principi generali in materia di concorrenza e livelli essenziali; la Corte osserva che da tale norma non si ricavano "disposizioni specifiche ed espresse" idonee a integrare il nuovo perimetro penale dell'art. 323 dopo la novella del 2020.
art. 28 d.l. 98/2011
Apparentemente imponeva l'adeguamento degli impianti con self service, ma contiene clausole (commi che rinviano a indirizzi regionali e criteri di compatibilità) che lasciano margini di discrezionalità; pertanto non costituisce norma 'specifica ed espressa' tale da determinare automaticamente responsabilità penale ex art. 323 nella versione post-novella.
art. 17 d.l. 1/2012
Richiamato ma ritenuto non connotare la portata precettiva idonea a cambiare la valutazione sulla vincolatività delle norme in materia di distributori carburante nel caso concreto.
art. 23 d.l. 76/2020 (conv. legge 11/09/2020, n.120)
Novella che ha sostituito la nozione di violazione di "norme di legge o di regolamento" con quella di violazione di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", determinando una parziale abolitio criminis retroattiva da applicare ai fatti giudicati.
d.P.R. 16/04/2013, n. 62, art. 7 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
Richiama l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; la Corte ritiene che l'art. 323 c.p. abbia introdotto un dovere di astensione generale la cui inosservanza può integrare l'abuso d'ufficio (a condizione che si verifichi l'evento dannoso/vantaggioso).
Piano comunale carburanti di Laureana di Borrello (2004) e circolari Regione Calabria (2004, 2009)
Il Piano comunale è strumento urbanistico locale che ha incidenza discrezionale sul rilascio delle autorizzazioni; la Corte ritiene che esso poteva essere applicato dall'ufficio competente e che le circolari regionali non hanno un contenuto tale da eliminare i margini di discrezionalità o di interpretazione, soprattutto riguardo a potenziamenti/modifiche e compatibilità urbanistica.
Massime di principio
- Dopo la novella del 2020 (art. 23 d.l. 76/2020) l'abuso d'ufficio per violazione di norme si configura penalmente solo se è stata violata una "specifica regola di condotta" prevista da legge o atto avente forza di legge e formulata in modo da non lasciare margini di discrezionalità.
- L'obbligo di astensione per conflitto di interessi, introdotto direttamente dall'art. 323 c.p., mantiene rilevanza penale anche dopo la novella: l'inosservanza può integrare abuso d'ufficio se si verifica anche l'evento (ingiusto vantaggio patrimoniale o danno ingiusto).
- L'abuso d'ufficio è reato di evento a forma vincolata: oltre alla condotta (violazione/astensione) è necessario dimostrare l'evento ingiusto (vantaggio o danno). Senza tale evento, la condotta extra-penale non sempre è penalmente rilevante.
- Il momento consumativo del reato (e quindi l'inizio del termine prescrizionale) coincide con il verificarsi dell'evento (conseguimento dell'ingiusto vantaggio o produzione del danno) e non con atti interni o interlocutori che non abbiano efficacia esterna.
- L'astensione può avvenire anche per fatti concludenti, ma la prova dell'efficacia esterna e della produzione dell'evento ingiusto è essenziale per la configurazione del reato e per valutare la prescrizione.
- In casi che coinvolgono disciplina sovrapposta (norme nazionali, regionali, regolamenti comunali), va valutato se le norme invocate sono davvero precettive e prive di discrezionalità: la semplice contrapposizione normativa non basta a integrare automaticamente responsabilità penale.
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