Cassazione Penale, Sentenza n. 27017/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza di Perotti volta a ottenere la rimozione degli effetti di un'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, ritenendo che Perotti avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione e che, per mancata impugnazione, l'ordinanza fosse divenuta irrevocabile. Perotti deduceva invece che si era instaurato un nuovo incidente di esecuzione per fatto sopravvenuto: una sentenza del 10/01/2025 aveva fatto venire meno definitivamente il decreto penale di condanna (motivo che aveva originato la revoca della sospensione), perciò il provvedimento di revoca doveva essere riesaminato e i suoi effetti rimossi. Inoltre la difesa censurava l'adozione del rito 'de plano' con decreto inaudita altera parte, fuori dai casi tassativi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e lamentava la mancata previa audizione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 666 in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso sul primo motivo, ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente applicato il rito de plano fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 666, comma 2, e quindi abbia violato le forme processuali (conseguente nullità assoluta) previste dagli artt. 666 commi 3-4, 127, 178 e 179 cod. proc. pen. La Corte osserva che la questione della sopravvenienza (la sentenza del 10/01/2025 che avrebbe eliminato il titolo della revoca) non risultava risolvibile in modo immediato come manifestamente infondata e andava valutata nel contraddittorio; pertanto il decreto impugnato è annullato e la causa rinviata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari per un nuovo giudizio sull'istanza, da svolgersi con le formalità camerali e le necessarie partecipazioni. Il secondo motivo è assorbito e non affrontato nel merito.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina l'istituto dell'istanza in sede esecutiva: il comma 2 elenca i casi tassativi in cui il giudice può decidere de plano con decreto (senza contraddittorio) per manifesta infondatezza o reiterazione senza nova; i commi 3 e 4 prevedono invece il procedimento camerale con partecipazione, e richiedono l'intervento del difensore e del pubblico ministero salvo i casi del comma 2. La Corte ha ritenuto illegittimo l'uso del rito de plano fuori dai casi di cui al comma 2.
art. 178 cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti compiuti in violazione di norme che impongono la partecipazione o la notificazione, con rilevazione d'ufficio; la Corte ha ritenuto la violazione delle forme previste da art. 666 (quando prescrivono la partecipazione) rilevabile ai sensi di art. 178, con nullità assoluta.
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze delle nullità rilevabili ai sensi dell'art. 178; applicata dalla Corte per affermare la nullità 'generale e assoluta' del provvedimento de plano irregolare.
art. 127 cod. proc. pen.
Riguarda il procedimento camerale partecipato; la Corte ricorda che, salvo i casi del comma 2 dell'art. 666, il procedimento deve essere camerale con la partecipazione delle parti e del pubblico ministero.
Massime di principio
- Il decreto 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammissibile solo nei casi tassativi ivi indicati (es. istanza manifestamente infondata o reiterazione senza nova); l'uso del rito de plano al di fuori di tali ipotesi comporta nullità e annullamento del provvedimento.
- Se l'istante allega un fatto sopravvenuto (novum) cronologicamente successivo alla decisione impugnata che rende infondato il titolo esecutivo (per es. una sentenza che elimina l'esecutività di un decreto penale), tale circostanza può costituire motivo valido per rinnovare la valutazione in sede esecutiva e non può essere eccezionalmente cassata mediante rifiuto summario come 'manifestamente infondato' senza contraddittorio.
- Quando non ricorrono i casi tassativi per il decreto inaudita altera parte, il giudice dell'esecuzione deve svolgere il procedimento camerale con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero; la mancata osservanza delle forme comporta nullità rilevabile in ogni stato e grado.
- La preclusione del giudicato esecutivo può essere superata solo se vengono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti alla decisione; il giudice deve esaminare nel merito se lo 'sopravvenuto' sia effettivamente idoneo a far venir meno il titolo esecutivo.
- In presenza di dubbi sulla correttezza procedurale (decreto vs procedimento camerale) o sulla rilevanza di fatti sopravvenuti, è opportuno chiedere l'instaurazione del procedimento camerale e la valutazione piena nel contraddittorio, o proporre impugnazione idonea a tutela delle garanzie difensive.
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