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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48379/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa motivazione e mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.: la difesa aveva chiesto, in subordine all'assoluzione o alla tenuità, l'applicazione del minimo della pena "con i benefici di legge" (comprendenti la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario). Si deduce che sussistevano i requisiti per la concessione del beneficio (tra cui l'attività di risanamento intrapresa con progetto tecnico allegato) e che il giudice non ha motivato il diniego.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che la richiesta dei "benefici di legge" era stata effettivamente formulata in primo grado e che il tribunale non ha fornito alcuna motivazione né sul punto di fatto né su quello giuridico circa la concedibilità della sospensione condizionale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena e rinviata al tribunale di Avellino in diversa composizione per nuovo giudizio esclusivamente su tale profilo. E' stata dichiarata irrevocabile la statuizione sulla responsabilità penale dell'imputato (ossia la condanna sostanziale resta).

Norme richiamate

  • D.lgs. n.152/2006, art. 256, co.1, lett. a) e co.2

    Norma contestata in primo grado per il reato di abusivo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi; richiamata per descrivere la fattispecie oggetto della condanna.

  • D.lgs. n.152/2006, artt. 272 co.2 e 279

    Norme contestate in primo grado per esercizio di attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera; richiamate per descrivere la fattispecie oggetto della condanna.

  • Codice Penale, art. 163

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato che, se la richiesta è stata formulata dal difensore con espressione che comprenda i benefici di legge, il giudice di merito deve pronunciarsi e motivare in merito alla concedibilità del beneficio, valutando la pena concreta irrogata e la prognosi favorevole di non recidiva.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    La Corte osserva che il mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è compatibile con la possibile concessione della sospensione condizionale della pena: la tenuità del fatto non è requisito necessario per il beneficio di cui all'art.163.

  • Codice Penale, art. 164

    Richiama il giudizio prognostico sul rischio di recidiva (giudizio di non ripetizione del reato) che il giudice di merito deve motivare quando decide sulla sospensione condizionale.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, co.1, lett. e)

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha accolto il motivo fondandosi sulla mancanza di motivazione del tribunale relativa alla sospensione condizionale.

  • D.L. n.137/2020, art. 23, co.8

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso (modalità procedurali) nei termini indicati dal provvedimento normativo di riferimento.

  • Codice di Procedura Penale, art. 624

    Norma che permette di dichiarare l'irrevocabilità parziale della sentenza: la Corte dichiara irrevocabile la statuizione sulla responsabilità penale dell'imputato, annullando solo la parte relativa alla sospensione condizionale.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. Un. 2533/2018; Sez. 2 n. 31861/2020; Sez. 2 n. 27886/2022)

    Riferimenti interpretativi usati dalla Corte per motivare principi secondo cui: il giudice non è obbligato a motivare su situazione non richiesta (Sez. Un. 2533/2018), ma se la richiesta è stata formulata occorre esauriente motivazione; inoltre la sospensione condizionale riguarda valutazioni prognostiche indipendenti dalla particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Se la difesa in primo grado chiede i "benefici di legge" o formula espressioni comprensive della sospensione condizionale (es. "con i benefici di legge"), il giudice di merito deve espressamente pronunciarsi e motivare sulla concessione o diniego della sospensione condizionale della pena.
  • L'omessa motivazione del giudice sulla sospensione condizionale, quando la richiesta è stata formulata, costituisce vizio reclamabile in cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio limitato a tale profilo.
  • Il diniego della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non esclude di per sé la concessione della sospensione condizionale: la valutazione per l'art. 163 c.p. si fonda sulla pena concreta e sulla prognosi di non recidiva, non solo sulla gravità astratta del fatto.
  • Se la difesa non formula alcuna richiesta esplicita in ordine alla sospensione condizionale, il giudice non è obbligato a motivare sull'esercizio del potere discrezionale di concederla d'ufficio; la mancata pronuncia in assenza di richiesta non è automaticamente vizio.
  • Quando la Corte di cassazione annulla limitatamente per omesso esame di un beneficio, può rinviare il giudizio al tribunale per una nuova valutazione sul punto, lasciando ferme le statuizioni non impugnate o già irrevocabili in ordine alla responsabilità.

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