Cassazione Penale, Sentenza n. 8107/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per lesioni e minaccia (fatto di gennaio 2016). Il ricorrente denunciava plurime violazioni e vizi motivazionali: mancata acquisizione in primo grado di dichiarazioni di parenti della parte civile rese in altro procedimento; mancata attivazione d'ufficio dei poteri ex art. 507 c.p.p. per l'assunzione di tali testi; presunto errore nell'affermare che la difesa non avesse impugnato l'ordinanza che negava il rinvio per impedimento del difensore; e censura sulla valutazione della attendibilità della persona offesa, ritenuta fondata solo sul certificato medico senza considerare che la querela sarebbe stata sporta solo dopo l'arresto di uno zio della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: diverse questioni dedotte in questa sede non risultavano sollevate nel motivo di appello (violazione dell'art. 609, comma 2, c.p.p.), per cui non possono essere introdotte in cassazione; il potere discrezionale del giudice di merito di non attivare i poteri officiosi ex art. 507 c.p.p. non richiede espressa motivazione quando dalla valutazione delle risultanze emerga la superfluità dell'integrazione istruttoria; le censure sul rifiuto del rinvio per impedimento del difensore erano generiche e non documentate; la valutazione sulla credibilità della persona offesa è corretta perché i giudici del merito hanno ritenuto le sue dichiarazioni lineari e coerenti e hanno indicato riscontri (certificato medico e ammissioni dell'imputato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 17/11/2022 (estensore: Cons. Eduardo De Gregorio).
Norme richiamate
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Impedisce di dedurre in cassazione questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello; vieta l'introduzione tardiva di nuove questioni di fatto/diritto nella sede di legittimità.
art. 507 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di assumere d'ufficio mezzi di prova; l'omessa esercitazione di tale potere non richiede espressa motivazione se dalla valutazione complessiva delle risultanze risulta la superfluità della prova richiesta.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
art. 192, comma terzo c.p.p.
Le regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono costituire, da sole, elemento di condanna se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono adeguatamente verificate e motivate.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17/03/2020, n. 18 (conv. L. 24/04/2020, n. 27)
art. 83, co. 12-ter d.l. 18/2020 (conv. L. 27/2020)
Norma procedurale temporanea riferita alle modalità di requisitoria scritta; qui citata in relazione alla conclusione del Sostituto Procuratore generale per l'inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte nuove questioni di fatto o nuove prove non già dedotte in sede di gravame: le doglianze devono essere svolte davanti al giudice di appello per essere poi deducibili in legittimità.
- L'omessa acquisizione d'ufficio di mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità richiede che la difesa indichi con precisione perché la prova omissione sarebbe stata decisiva per il giudizio.
- Le eccezioni generiche e non documentate (es. impedimento del difensore senza specificazione) sono inapprezzabili e non soddisfano il necessario onere probatorio per ottenere la riforma.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili con adeguata motivazione, fondare la condanna anche se non corroborate da numerose prove terze; tuttavia il giudice deve fornire una valutazione rigorosa e, quando possibile, verificare la presenza di riscontri (es. certificati medici, ammissioni dell'imputato).
- Il ruolo della Corte di Cassazione è di controllo della legittimità e della regolarità motivazionale, non di revisione dei fatti: non è ammessa una rivalutazione globale del compendio probatorio.
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