Sentenza del 22/02/2017 n. 4583 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato diverse intimazioni di pagamento fondate su cartelle esattoriali, contestando la nullità o inesistenza delle notificazioni, la decadenza dalla formazione dei ruoli, la prescrizione del credito, l'irregolarità delle relate, la legittimazione di Equitalia a effettuare direttamente le notifiche, la qualifica dei soggetti che avevano formato gli atti e la mancata allegazione delle cartelle alle intimazioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale, contestando la dichiarazione della CTR di cessazione della materia del contendere relativa a una cartella, poiché lo sgravio non era stato adeguatamente accertato né consensualmente riconosciuto dall'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e settimo motivo del ricorso principale del contribuente per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti o adeguatamente richiamati gli atti e le relate di notificazione necessari per verificare le censure. Gli ulteriori motivi del contribuente sono stati assorbiti. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: la CTR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere limitandosi a richiamare una dichiarazione del concessionario, senza verificare il consenso dell'Agenzia allo sgravio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla cartella interessata e la causa è stata rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6
Richiamato dal contribuente per contestare la validità delle notificazioni delle cartelle; la censura non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 139, commi 1 e 2
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione; anche questa doglianza è rimasta inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto o indicato adeguatamente il contenuto degli atti notificatori.
Legge n. 890 del 1982, art. 4
Invocato per contestare la compilazione e sottoscrizione della relata di notificazione, senza che la Corte potesse verificare la fondatezza della censura per carenza di autosufficienza.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Richiamato per sostenere l'illegittimità delle notifiche effettuate direttamente da Equitalia; il motivo è stato assorbito dopo la declaratoria di inammissibilità delle censure principali.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Invocato per la mancata allegazione delle cartelle alle intimazioni di pagamento; la questione è stata assorbita e non decisa nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La cessazione della materia del contendere richiede l'effettiva sopravvenienza di fatti che eliminino l'interesse alla decisione e il loro riconoscimento da parte di tutte le parti del giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato dall'Agenzia per denunciare la carenza motivazionale della sentenza della CTR circa i presupposti della cessazione della materia del contendere.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti: violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamati come fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere una questione idonea a definire il giudizio senza esaminare previamente tutte le questioni pregiudiziali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure relative a notifiche e atti processuali devono essere autosufficienti: occorre riportare o indicare con precisione il contenuto degli atti necessari alla verifica del vizio, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Quando una parte contesta una notificazione, non è sufficiente affermare genericamente che essa è nulla o irregolare; bisogna specificare quale formalità è stata violata e dimostrarlo sulla base della relata, dell'atto notificato e della documentazione processuale.
- La cessazione della materia del contendere per uno sgravio o altro fatto sopravvenuto presuppone che il fatto sia effettivamente accertato e riconosciuto da tutte le parti interessate. La sola dichiarazione del concessionario non basta se anche l'ente creditore è parte del giudizio.
- Il silenzio o la mancata contestazione di una parte non equivalgono necessariamente al consenso alla cessazione della materia del contendere, soprattutto quando sono coinvolte questioni di legittimazione o di corretto contraddittorio, che il giudice deve verificare anche d'ufficio.
- Se la Corte di cassazione accoglie una censura relativa soltanto a una specifica cartella o capo della sentenza, la cassazione può essere parziale, con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione limitata a quella questione.
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