Sentenza n. 4077/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1574 del 2022: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di G.C. n. 227 del 02/12/2021, pubblicata in data 06/12/2021 e per i successivi 15 giorni, recante “proposta di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale_ valutazione delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di pubblicazione e controdeduzioni”, con la quale il Comune di Pomigliano d'Arco ha deliberato di non accogliere le osservazioni registrate al n. 68- prot. n. 20249 del 07/10/2021 e al n. 68,1- prot. n. 20420 del 08/10/2021; - dell'allegato alla delibera de quo, recante la relazione di valutazione delle osservazioni al PUC; - della relazione di esame delle osservazioni elaborate dall'ufficio di piano e dei relativi allegati; - della delibera di G.C. n. 136 del 23/07/2021 con la quale è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale - componente strutturale - (P.U.C.) ed il relativo Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Valutazione di Incidenza, nonché di tutti gli atti in esso richiamati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/6/2022: - della determinazione dirigenziale R. 1996 del 16/03/2022 emessa dalla Città Metropolitana di Napoli, pubblicata all'albo pretorio in pari data, recante “Comune di Pomigliano d'Arco (NA) - Piano Urbanistico Comunale (PUC) Componente Strutturale. Dichiarazione di coerenza del P.U.C. - Componente Strutturale, con il Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana (Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i. - Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i. – Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio. Verifica di coerenza ex art. 3, comma 4 del Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n.5/2011”, con la quale è stato disposto che “per il PUC strutturale del Comune di Pomigliano D'Arco la dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovracomunale ai sensi dell'art.3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011, resta subordinata al superamento dei rilievi su esposti”; - della Relazione Istruttoria Registro Ufficiale Int. 36585 del 14/03/2022, allegata alla Determinazione Dirigenziale R. 1996 del 16/03/2022 per formarne parte integrante e sostanziale; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/5/2025: - della Deliberazione della Giunta del Comune di Pomigliano D’Arco n. 70/2025 del 13/03/2025 pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco per quindici giorni consecutivi ad oggetto la “proposta di Piano Urbanistico Comunale (PUC), Componente operativa, valutazione delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di pubblicazione e controdeduzioni” e di tutti gli allegati; - della Deliberazione della Giunta del Comune di Pomigliano Sindaco Metropolitano D’Arco n. 71 del 19/03/2025 pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco per quindici giorni consecutivi che il quale è stato preso atto dei nuovi elaborati conseguenti alle modifiche introdotte a seguito delle osservazioni; - della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/04/2025 con la quale è stata approvata la componente operativa del PUC, pubblicata in data 22/05/2025 e del relativo avviso pubblicato su BURC n. 26 del 22/04/2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti; quanto al ricorso n. 2591 del 2025: - della Deliberazione della Giunta del Comune di Pomigliano D’Arco n. 243/2024 del 20/11/2024 pubblicata su BURC della Regione Campania n. 84 del 9/12/2024 ad oggetto la “riadozione della componente Operativa (POC) adeguata ed integrata con le disposizioni del “decreto salva casa” L. 105/2024” e di tutti gli allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di adozione, valutazione delle osservazioni, verifica di coerenza e approvazione delle componenti strutturale e operativa del PUC, con classificazione del lotto in ambito agricolo periurbano-zona E2
Esito
Favorevole al resistente (enti pianificatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi al PUC del Comune di Pomigliano d'Arco, deducendo che il loro lotto, sul quale insiste un manufatto di circa 1.000 mq con destinazione sportivo-ricreativa, sarebbe stato erroneamente classificato come ambito agricolo periurbano-zona E2. Hanno denunciato difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché alcune tavole del piano non avrebbero rappresentato il fabbricato; erroneità della destinazione urbanistica, ritenendo l'area più coerente con l'ambito di integrazione dei poli multifunzionali; disparità di trattamento rispetto ad aree contermini; carenza di motivazione; contraddittorietà rispetto a precedenti atti comunali, in particolare una deliberazione che aveva collocato l'immobile in zona B1; lesione del legittimo affidamento; nonché illegittimità derivata degli atti successivi, inclusa la determinazione della Città Metropolitana sulla coerenza del PUC. I ricorrenti hanno inoltre impugnato la riadozione della componente operativa del PUC adeguata al decreto salva casa e gli atti successivi di valutazione delle osservazioni e di approvazione della componente operativa.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi, ritenendoli connessi oggettivamente e soggettivamente. Nel merito li ha respinti. Il Collegio ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle scelte di pianificazione urbanistica e ha affermato che la destinazione di una singola area, nell'ambito della formazione di uno strumento urbanistico generale, non richiede di regola una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali tecnico-discrezionali posti a base del piano. La mancata rappresentazione del fabbricato in alcune tavole non ha dimostrato un difetto istruttorio: il Comune conosceva l'esistenza del manufatto, che risultava rappresentato in altre tavole, era stato autorizzato mediante titoli edilizi e veniva espressamente considerato nella valutazione delle osservazioni. La presenza dell'edificio non imponeva la diversa classificazione richiesta, poiché la disciplina degli ambiti agricoli periurbani a bassa trasformabilità si riferisce alla prevalente, non assoluta, assenza di edificazione e ammette una vocazione alla valorizzazione produttiva e all'insediamento di parchi tematici per il tempo libero. La classificazione è stata inoltre ritenuta coerente con l'obiettivo di contenimento del consumo di suolo. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché allegata genericamente, senza prova rigorosa dell'identità assoluta delle situazioni comparate. È stata esclusa anche la carenza di motivazione, essendo sufficiente il riferimento all'assenza delle caratteristiche necessarie per la diversa destinazione richiesta, alla luce dei criteri generali del piano. Non è stata ravvisata contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni, poiché nel corso dell'iter di formazione del piano la destinazione di un'area può essere modificata; inoltre, un atto endoprocedimentale non fonda un affidamento tutelabile. La destinazione originaria era comunque boschiva, sicché non risultava una concreta reformatio in peius rispetto allo status quo ante. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per il mancato svolgimento di puntuali difese nel merito da parte del Comune.
Norme richiamate
art. 15 NTA del PUC - Componente strutturale
La prevalente assenza di edificazione; vocazione dell'area alla valorizzazione produttiva ed all'insediamento di parchi tematici di quartiere per il divertimento ed il tempo libero
La disciplina degli ambiti agricoli periurbani a bassa trasformabilità non presuppone la totale assenza di edificazione e risulta compatibile con la presenza del manufatto sportivo-ricreativo.
art. 23 NTA del PUC
È la disposizione invocata dai ricorrenti per sostenere l'inserimento dell'area nell'ambito di integrazione dei poli multifunzionali; il TAR non ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti per tale classificazione.
art. 24 NTO della componente operativa
È richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione agricola dell'area; la censura è stata respinta in applicazione dell'ampia discrezionalità pianificatoria.
art. 48 NTA del PTCP
La disposizione disciplina le aree agricole periurbane del PTCP; il richiamo non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l'illegittimità della classificazione comunale.
art. 3, comma 4, Regolamento Regionale Campania n. 5/2011
Costituisce il riferimento normativo della verifica di coerenza del PUC con le strategie sovracomunali, impugnata insieme agli atti comunali; le relative censure sono state respinte per infondatezza delle contestazioni rivolte alla pianificazione.
Massime di principio
- Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione impressa a una singola area non richiede, di regola, una motivazione puntuale ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali tecnico-discrezionali seguiti nella pianificazione complessiva.
- La precedente destinazione urbanistica edificatoria o più favorevole non consolida una volta per tutte un'aspettativa del proprietario alla sua conservazione, potendo essere modificata da una nuova pianificazione fondata su una rinnovata e complessiva valutazione del territorio.
- La mancata rappresentazione di un manufatto in alcune tavole di piano non dimostra, di per sé, un difetto di istruttoria quando l'amministrazione ne conosca l'esistenza, il manufatto sia rappresentato in altri elaborati e sia stato considerato nella valutazione delle osservazioni degli interessati.
- La classificazione di un'area come agricola periurbana non è incompatibile, di per sé, con la presenza di edifici o strutture autorizzate, quando la disciplina urbanistica richieda la prevalente e non assoluta assenza di edificazione e ammetta funzioni coerenti con quelle esistenti.
- La censura di disparità di trattamento nella pianificazione urbanistica richiede la prova rigorosa dell'identità assoluta delle situazioni poste a confronto; la mera allegazione della maggiore o minore idoneità di aree contermini non è sufficiente.
- La modifica della destinazione di un'area nel corso dell'iter di formazione e approvazione del nuovo piano non integra, di per sé, contraddittorietà né lesione del legittimo affidamento, soprattutto quando l'atto favorevole precedente abbia natura endoprocedimentale.
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