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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona Sez. Lavoro n. 552/2024 anche nella parte relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario;

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 552/2024, quanto all'attribuzione del beneficio economico e al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le parti ricorrenti hanno agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 552/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto alla beneficiaria il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, nonché al pagamento della metà delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. I ricorrenti hanno dedotto la mancata integrale esecuzione del giudicato, sia con riferimento alle somme spettanti alla beneficiaria sia con riferimento alle spese distratte in favore del procuratore. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa e non aveva fornito alcuna ragione contraria all'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, quando previsto, solo dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni stabilito dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Quando il giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine.
  • Le spese liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario costituiscono parte dell'obbligo derivante dal giudicato e possono essere fatte valere mediante ricorso per ottemperanza, ove non siano state corrisposte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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