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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05258/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società ammessa a concordato preventivo aveva ottenuto l'omologazione dal tribunale; una creditrice aveva proposto reclamo e la corte d'appello aveva revocato l'omologa ritenendo che, nella valutazione della maggiore convenienza del concordato rispetto alla liquidazione, non fosse stato considerato un sopravvenuto accreditamento sanitario per un ramo di medicina nucleare, intervenuto dopo la relazione del professionista ex art. 161 l.fall. La società ricorrente ha impugnato il decreto della corte d'appello con cinque motivi: (1) nullità del procedimento per avere la corte considerato un parere della procura generale depositato in forma cartacea e non telematicamente; (2) omesso esame del fatto decisivo dell'avvenuta considerazione del nuovo accreditamento nella relazione integrativa e negli atti dei commissari; (3) violazione dell'art. 180, comma 4, e dell'art. 161, comma 3, l.fall. per avere la corte ritenuto carente la dimostrazione della convenienza senza considerare gli atti già depositati; (4) falsa applicazione delle medesime norme, sostenendo che il giudizio di convenienza del cram-down fiscale sarebbe vincolato alle risultanze della relazione del professionista e che tali risultanze, nel caso concreto, deponevano per la convenienza; (5) omesso esame di ulteriori fatti decisivi, tra cui la clausola del piano che destinava ai creditori i maggiori flussi derivanti dalla medicina nucleare e il fatto che, in liquidazione, l'amministrazione finanziaria non avrebbe comunque ricevuto soddisfazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il deposito irregolare di un atto del pubblico ministero non determina automaticamente la nullità del provvedimento finale se questo non dipende giuridicamente dall'atto viziato; ha poi ribadito che, nel cram-down fiscale ex art. 180, comma 4, l.fall., il tribunale e la corte d'appello devono verificare la completezza e l'aggiornamento dei dati aziendali e della relazione del professionista, anche rispetto a sopravvenienze rilevanti intervenute nel corso della procedura. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva legittimamente rilevato che la relazione sulla convenienza non era aggiornata al sopravvenuto accreditamento e non forniva una stima attendibile e basata su dati tecnici dell'aumento di valore dell'azienda e dell'avviamento. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio, ma ritenuto non decisivo perché la nullità dell'atto precedente non si trasmette automaticamente al provvedimento finale.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità del deposito cartaceo di un atto del pubblico ministero; la Corte esclude che ciò comporti automaticamente la nullità del decreto conclusivo.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alle modalità di deposito/partecipazione, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità di un atto processuale si estende agli atti successivi solo se questi dipendono giuridicamente dall'atto nullo.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per nullità, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 161 l.fall.

    La relazione del professionista deve fornire dati aggiornati, completi e attendibili, anche rispetto a fatti sopravvenuti rilevanti per la convenienza del piano e la fattibilità.

  • art. 172 l.fall.

    Le relazioni dei commissari giudiziali sono valorizzate come elementi di riscontro della convenienza della proposta.

  • art. 177 l.fall.

    È la maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato; nel caso concreto non risultava raggiunta senza il voto determinante dei creditori pubblici.

  • art. 180 l.fall.

    Disciplina il cram-down fiscale: il tribunale può omologare anche senza adesione di fisco ed enti previdenziali se la loro adesione era determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione, sulla base della relazione ex art. 161, comma 3.

  • art. 180 l.fall.

    La mancata corretta informazione e l'assenza del presupposto di convenienza impongono il rigetto dell'omologa; se l'omologa è pronunciata, può essere revocata in reclamo.

  • art. 183 l.fall.

    Richiamato per il reclamo avverso il decreto di omologazione.

  • art. 162 l.fall.

    Richiamato per l'ipotesi in cui il mancato raggiungimento delle maggioranze non dipenda dalla mancata adesione di fisco/enti previdenziali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

  • R.D. n. 267/1942

    È la legge fallimentare applicabile ratione temporis alla procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il giudice deve verificare non solo la regolarità formale della procedura, ma anche la completezza e l'aggiornamento dei dati aziendali esposti nella proposta e nella relazione attestativa, così da assicurare una corretta informazione ai creditori.
  • La nullità di un atto processuale non si propaga automaticamente al provvedimento finale: occorre che il provvedimento dipenda giuridicamente dall'atto viziato, non essendo sufficiente la mera anteriorità cronologica.
  • Nel cram-down fiscale ex art. 180, comma 4, l.fall., la valutazione di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione deve fondarsi su una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. aggiornata e tecnicamente attendibile, capace di considerare le sopravvenienze rilevanti intervenute nel corso della procedura.
  • Se la relazione attestativa non considera fatti sopravvenuti idonei a incidere sul valore dell'azienda e sull'avviamento, il tribunale deve ritenere non dimostrata la maggiore convenienza della proposta e negare l'omologazione forzosa.
  • Le relazioni dei commissari giudiziali e gli altri atti della procedura concorrono alla verifica della convenienza del piano, ma non possono supplire a un deficit informativo o a una stima non aggiornata dei dati economici rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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