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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14307/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 3/9/2020 che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere per i reati connessi all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) e reati connessi di intestazione fittizia. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione dell'art. 416-bis per motivazione ritenuta illogica e basata sulla gravità indiziaria dei reati-fine attribuiti ad un omonimo cugino; contesta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Mantella e Arena) e del testimone Buttafuoco; sostiene inoltre che non sia stata valutata la possibile configurazione di concorso esterno e censura la mancata considerazione del periodo trascorso agli arresti domiciliari senza violazioni e dell'avanzato stato del dibattimento ai fini del pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto fondata la valutazione del tribunale di merito che aveva rilevato l'intraneità del ricorrente nella cosca Bonavota sulla base delle relazioni con affiliati, delle dichiarazioni di collaboratori e di un testimone di giustizia nonché di riscontri (intercettazioni e reati-fine come l'interposizione fittizia). La corte ha considerato che, dopo il rinvio dalla Cassazione, il tribunale aveva colmato le lacune evidenziate e aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, valorizzando la presunzione di pericolosità e l'assenza di elementi idonei a superarla. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. È disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p., in quanto la decisione non comporta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata come fattispecie applicabile al ricorrente sulla base di collegamenti, attività economiche sovrapposte alla consorteria e riscontri indiziari (dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni).

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato connesso (intestazione fittizia) qualificato come reato-fine utilizzato per valutare la gravità indiziaria nei confronti dell'imputato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante/elemento di contestazione in relazione ai reati commessi nell'interesse o per conto dell'associazione mafiosa.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato implicitamente nella discussione su concorso di persone nel reato; la corte però ha ritenuto prevalente la qualificazione come partecipazione all'associazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma relativa alla disciplina del riesame richiamata dalla difesa; la corte ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente valutato i motivi di riesame.

  • art. 275 c.p.p.

    Riferita in relazione ai criteri di valutazione delle esigenze cautelari; la corte ha ritenuto che il tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p.

    Richiamata come parametro di censura degli atti di impugnazione (vizi di motivazione, violazioni di norme); la corte ha ritenuto i motivi di ricorso infondati rispetto a tali censure.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata per l'obbligo di trasmettere al Direttore dell'Istituto penitenziario copia del provvedimento quando la decisione non comporta la remissione in libertà.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria per l'art. 416-bis può essere sostenuta non solo da dichiarazioni di collaboratori ma anche da riscontri materiali (intercettazioni, reati-fine) che mostrino sovrapposizione tra attività economica dell'imputato e interessi della cosca.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi sulla presunzione di pericolosità propria dei reati di tipo mafioso; il mero decorso del tempo o il rispetto di misure alternative non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari se non sono forniti elementi concreti e specifici che superino tale presunzione.
  • Le critiche generiche all'attendibilità dei collaboratori devono essere concrete e supportate da elementi idonei a mettere in discussione i riscontri oggettivi: se esistono riscontri (intercettazioni, condotte economiche) la sola affermazione di genericità può risultare insufficiente.
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice che deve riesaminare la decisione è tenuto a colmare le lacune indicate dalla Corte suprema; se lo fa in modo motivato la nuova misura è difficilmente censurabile in appello.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica (es. partecipazione all'associazione vs concorso esterno) è necessario offrire elementi probatori o argomentazioni giuridiche precise che giustifichino l'alternativa; altrimenti prevalgono le valutazioni motivate del giudice di merito.

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