Sentenza n. 1025/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento -del provvedimento del 22.10.2024 con cui l’AdSP ha comunicato alla ricorrente la non ammissibilità dell’istanza di ampliamento di mq 2016,50 della superficie demaniale marittima concessa con la CDM n. PZ21/2024; -di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ampliamento di 2.016,50 mq della concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha dichiarato inammissibile la domanda di ampliamento della concessione demaniale marittima, destinato a supportare l’attività del cantiere navale. Ha dedotto un unico articolato motivo di eccesso di potere per grave carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e falso presupposto. In particolare, ha sostenuto che l’area sarebbe stata richiesta non per svolgervi direttamente attività di cantieristica navale, ma per la movimentazione, lo stoccaggio e il posizionamento temporaneo delle imbarcazioni, attività riconducibili alla destinazione a “stoccaggio portuale” prevista dal Piano Regolatore Portuale. Ha inoltre dedotto l’erronea applicazione del Regolamento del Porto di Pozzallo, ritenendo che la disciplina relativa alla banchina commerciale non fosse applicabile al distinto piazzale del caposaldo posto alla radice della banchina. La ricorrente ha lamentato anche la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la mancata considerazione dell’indisponibilità di altre aree e di precedenti ampliamenti concessi ad altri operatori, nonché l’omessa ponderazione dell’interesse pubblico connesso all’attività svolta a supporto delle Forze dell’Ordine e delle operazioni su imbarcazioni sottoposte a sequestro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso il travisamento dei fatti rilevando che la stessa società, nel modello ufficiale di domanda, aveva indicato “Uso 3 – CANTIERISTICA NAVALE”. Anche le attività di movimentazione e posizionamento temporaneo delle imbarcazioni sono state ritenute funzionalmente e strutturalmente connesse alla cantieristica, poiché dirette ad alleggerire gli spazi del cantiere e ad aumentarne la capacità produttiva. Il Collegio ha quindi ritenuto vincolante la destinazione funzionale dell’area stabilita dal Piano Regolatore Portuale, che la qualificava come area di “stoccaggio portuale”. Tale destinazione è stata interpretata come riferita alle operazioni di deposito, custodia e gestione delle merci nella catena logistica marittima; le unità navali, invece, sono mezzi di trasporto o beni strumentali all’attività produttiva e non merci. Il deposito di imbarcazioni prima o dopo le lavorazioni cantieristiche è stato pertanto giudicato incompatibile con lo stoccaggio portuale. È stata respinta anche la censura relativa al Regolamento del Porto di Pozzallo: la disciplina della banchina commerciale e delle aree a essa asservite deve essere interpretata secondo la continuità funzionale e logistica tra banchina e piazzale retrostante, senza una separazione formalistica delle due aree. Il PRP e il regolamento portuale operano su piani distinti ma complementari e convergono nel delineare una vocazione commerciale e logistica dell’ambito, incompatibile con attività cantieristiche. L’incompatibilità con il PRP è stata ritenuta ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il provvedimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure sulla motivazione relativa all’interesse pubblico. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, l. 84/1994
delimitare e disegnare “l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie” ed altresì di individuare “le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate”
Il Piano Regolatore Portuale individua l’assetto complessivo del porto e la destinazione funzionale delle aree; tale pianificazione ha contenuto normativo ed efficacia vincolante sia per i privati sia per l’amministrazione.
art. 13, comma 2, lett. b), Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, adottato con Decreto Presidenziale n. 73 del 9 agosto 2024
La disposizione è stata richiamata dall’Autorità per dichiarare inammissibile l’istanza di ampliamento incompatibile con la destinazione funzionale dell’area.
Piano Regolatore Portuale approvato con D.A. n. 1013 del 25 luglio 1987
La destinazione a stoccaggio portuale è vincolante e non comprende il deposito di unità navali destinate a supportare o integrare l’attività cantieristica.
Regolamento del Porto di Pozzallo, approvato con ordinanza n. 03/2018
naviglio mercantile adibito al trasporto merci
La disciplina della banchina commerciale e delle aree asservite deve essere interpretata valorizzando la continuità funzionale e logistica tra banchina e piazzale retrostante.
Massime di principio
- Il Piano Regolatore Portuale, in quanto atto pianificatorio a contenuto normativo, vincola sia i privati sia l’amministrazione nella determinazione degli usi ammissibili delle aree portuali.
- La qualificazione funzionale dell’attività richiesta deve essere desunta dal complesso della domanda, della documentazione tecnica e dalla sua concreta funzionalità rispetto all’attività d’impresa, non soltanto dalla modalità materiale con cui l’attività viene descritta.
- La destinazione a “stoccaggio portuale” riguarda le operazioni di deposito, custodia e gestione delle merci nella catena logistica marittima e non comprende il deposito di unità navali utilizzate come mezzi di trasporto o beni strumentali all’attività produttiva di un cantiere.
- Nell’interpretazione delle discipline regolamentari portuali deve essere valorizzata la continuità funzionale e logistica tra la banchina e le aree retrostanti o a essa asservite; non è decisiva una distinzione meramente fisica o formale delle aree.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a fondarlo, l’accertata legittimità di una ragione rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, che non potrebbero comunque condurre all’annullamento dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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