Sentenza del 03/10/2016 n. 5709 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Rapporto di lavoro - Erogazione economica al prestatore dal datore - Assoggettabilità ad IRPEF - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a IRPEF di un'erogazione economica corrisposta dal datore di lavoro al prestatore. La Corte ha affermato che, quando il pagamento trova fondamento nel rapporto di lavoro, per escluderne l'imponibilità non è sufficiente qualificarlo genericamente come somma non reddituale. Occorre accertare concretamente che l'erogazione non costituisca sostituzione di redditi imponibili e non rappresenti il risarcimento di un danno derivante dalla perdita di redditi futuri.
La decisione
La massima enuncia il principio secondo cui un'erogazione collegata al rapporto di lavoro è, in linea generale, assoggettabile a IRPEF. L'esclusione dall'imposizione può essere riconosciuta solo dopo avere verificato che la somma non sostituisca redditi imponibili e non compensi la perdita di redditi futuri. Il testo non specifica l'esito processuale concreto né indica formalmente le parti; pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
IRPEF
Le somme erogate dal datore di lavoro in connessione con il rapporto di lavoro sono imponibili quando hanno funzione sostitutiva di redditi o risarciscono la perdita di redditi futuri.
Cass. n. 23795/2010
Precedente giurisprudenziale conforme al principio secondo cui l'indennità o erogazione collegata al rapporto di lavoro è soggetta a IRPEF se sostituisce redditi o risarcisce un danno riferito a redditi futuri.
Massime di principio
- Per valutare l'imponibilità di una somma corrisposta dal datore di lavoro conta la sua funzione economica effettiva, non la denominazione attribuita dalle parti.
- Le somme che sostituiscono redditi di lavoro o compensano la perdita di guadagni futuri tendono a essere soggette a IRPEF.
- L'esclusione dall'imposizione richiede la prova che l'erogazione compensi un danno diverso dalla perdita di redditi, oppure che non abbia natura sostitutiva di reddito.
- In situazioni analoghe occorre esaminare la fonte dell'obbligazione, il collegamento con il rapporto di lavoro e la natura del pregiudizio risarcito.
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