Cassazione Penale, Sentenza n. 28663/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagata)
La controversia
Il procedimento riguardava una indagata alla quale era stato contestato di avere omesso, quale gestore della struttura, di comunicare alle autorità competenti le generalità delle persone alloggiate presso una casa di cura di Alghero, in relazione all'obbligo previsto dalla disciplina di pubblica sicurezza richiamata nel capo di imputazione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con sei motivi: 1) nullità per violazione del diritto di difesa, per avere il giudice celebrato l'udienza camerale nonostante la tempestiva richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore impegnato in altro procedimento; 2) vizio motivazionale sulla qualifica di gestore attribuita all'indagata e quindi sulla riferibilità soggettiva dell'obbligo di comunicazione; 3) erronea applicazione delle norme ritenendo la casa di cura assimilabile a strutture diverse, mentre la gestione amministrativa sarebbe spettata al Comune e la disciplina sarebbe tassativa e non estensibile in malam partem; 4) omessa considerazione delle investigazioni suppletive richieste dalla difesa; 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 411 c.p.p. nella parte in cui non prevede opposizione contro l'archiviazione per particolare tenuità del fatto e non consente di chiedere l'accertamento dell'insussistenza del fatto; 6) esistenza di un interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento del provvedimento, per evitare effetti pregiudizievoli sulla professionalità, sull'affidabilità e sul casellario.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso sotto il profilo dell'interesse concreto e attuale alla rimozione dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, richiamando la natura sostanziale dell'istituto ex art. 131-bis c.p. e la sua impugnabilità per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. Ha però respinto il primo motivo, ritenendo che il legittimo impedimento del difensore, dovuto all'assistenza in altro procedimento in qualità di difensore della parte civile, non imponga il rinvio dell'udienza. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che il provvedimento impugnato era affetto da motivazione apparente sulla qualifica di gestore della ricorrente e sulla spettanza dell'obbligo di comunicazione, senza adeguata considerazione della documentazione difensiva e senza spiegare perché fossero superflue le integrazioni investigative richieste; tali carenze imponevano un nuovo esame. Il quinto motivo è stato assorbito. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame e congrua motivazione.
Norme richiamate
art. 17 r.d. n. 773 del 1931
norma richiamata nel capo di imputazione quale base dell'obbligo di comunicazione delle generalità degli alloggiati da parte del gestore della struttura.
art. 109, comma 3, r.d. n. 773 del 1931
norma richiamata nel capo di imputazione quale fonte dell'obbligo di comunicazione dei dati degli ospiti alle autorità competenti.
art. 411 c.p.p.
norma oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riguardo all'archiviazione per particolare tenuità del fatto.
art. 111, settimo comma, Cost.
fondamento dell'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, nei limiti della violazione di legge e dell'interesse concreto e attuale.
art. 131-bis c.p.
istituto sostanziale della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui applicazione richiede valutazioni sulla condotta, sulle conseguenze del reato e sul grado di colpevolezza.
art. 611 c.p.p.
richiamato per la trattazione del procedimento in camera di consiglio non partecipata.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
parametri costituzionali invocati nella questione di legittimità costituzionale relativa al regime dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, quando intervenga a seguito di opposizione dell'indagato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., purché il ricorrente alleghi un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento.
- La particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale e presuppone valutazioni su condotta, conseguenze del reato e grado della colpevolezza; per questo l'ordinanza che la dichiara non è un mero atto processuale privo di contenuto decisorio.
- Il concomitante impegno del difensore in altro procedimento in cui assista la parte civile o la persona offesa non integra, di regola, legittimo impedimento idoneo a imporre il rinvio dell'udienza camerale; tale impedimento è riconosciuto quando il difensore sia impegnato in altro procedimento come difensore dell'imputato.
- Quando il giudice fonda la decisione su una qualifica soggettiva decisiva per l'obbligo violato, deve confrontarsi in modo effettivo con la documentazione difensiva e spiegare perché essa sia irrilevante; in mancanza, la motivazione è solo apparente.
- L'omessa considerazione di richieste difensive di integrazione investigativa, se pertinenti alla verifica del ruolo dell'indagato e dell'applicabilità della fattispecie contestata, può integrare vizio della motivazione del provvedimento conclusivo.
- Le questioni costituzionali relative al meccanismo di archiviazione per particolare tenuità del fatto restano assorbite se il provvedimento viene annullato per carenze motivazionali che impongono un nuovo esame della vicenda.
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