Ordinanza n. 31/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05598039004 -2 spedita in data 20.10.2023 con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata tramite kit postale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio asseritamente formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 10 novembre 2023 tramite kit postale, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dell'inerzia e che fosse ordinato alla Questura di provvedere con un atto espresso. Dopo una richiesta di definizione del procedimento del 10 febbraio 2025, la Questura non ha adottato alcun provvedimento. Sono state dedotte la violazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, dell'art. 2 l. 241/1990 e l'eccesso di potere. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, con riguardo al termine decadenziale dell'azione avverso il silenzio.
La decisione
Il Collegio non ha definito il giudizio. Ha rilevato che, ai fini del termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a., occorre fare riferimento alla data di presentazione dell'istanza originaria e non a quella di eventuali diffide o solleciti. Poiché l'istanza è stata presentata il 10 novembre 2023, il termine di conclusione è stato individuato in sessanta giorni e il ricorso, notificato il 27 giugno 2025, appare proposto oltre l'anno decorrente dalla scadenza del termine procedimentale; il ricorso appare pertanto inammissibile. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell'ammissibilità, riservando la decisione finale.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
La disposizione è richiamata per individuare il termine di conclusione del procedimento relativo al permesso di soggiorno, indicato dal Collegio in sessanta giorni o, al massimo, centottanta giorni.
art. 2 l. 241/1990
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Il termine procedimentale decorre dal ricevimento dell'istanza originaria, non da successive diffide o solleciti.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento calcolato sull'istanza originaria; la permanenza dell'inerzia non consente di superare tale termine.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve consentire alle parti di presentare memorie prima della decisione.
Massime di principio
- Ai fini del termine decadenziale annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. per l'azione avverso il silenzio, la scadenza del termine di conclusione del procedimento deve essere calcolata a partire dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza originaria, secondo l'art. 2, comma 6, l. 241/1990, e non dalla data di successive diffide o solleciti.
- La permanenza dell'inerzia amministrativa non consente di proporre indefinitamente l'azione avverso il silenzio: il ricorso deve comunque essere notificato entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione di ammissibilità potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
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