Cassazione Penale, Sentenza n. 31921/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dell'8/7/2020 che aveva revocato parzialmente il sequestro preventivo disposto dal GIP e aveva disposto la restituzione delle somme alla curatela del fallimento, ad eccezione di Euro 24.233,71. Il Procuratore deduce violazione di legge (art. 321 c.p.p.) sostenendo che, secondo le Sezioni Unite, la confisca del denaro costituente profitto di reato deve essere qualificata come confisca diretta per la natura fungibile del denaro e che non è ostativa la prova di presunta origine lecita della specifica somma. Contesta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui le somme sequestrate erano nuove risorse pervenute dopo la commissione dei reati e dunque non collegabili al profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la Sez. Un. (sent. n. 42415/2021) secondo cui il denaro che costituisce accrescimento patrimoniale conseguito per effetto del reato va qualificato come oggetto di confisca diretta, data la natura fungibile della somma. Ha osservato che, nel caso di esercizio provvisorio, gli accrescimenti patrimoniali si riversano nel patrimonio del fallito e pertanto le somme entrate nella procedura possono costituire profitto del reato e soggiacere a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte ha anche richiamato l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali confliggenti sulla prevalenza del sequestro penale rispetto alla procedura concorsuale e sulla non assoggettabilità dei beni già fallimentari al sequestro. Conseguentemente la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio, invitando a verificare lo stato e i tempi dell'esercizio provvisorio e lo sviluppo della procedura concorsuale relativamente alle somme contestate.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo; utilizzata per sostenere la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca di somme ritenute profitto del reato
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone nel reato e per valutare il collegamento delle somme al fatto-reato
art. 10 quater d.lgs. 74/2000
art. 10-quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma relativa ai reati tributari; usata per definire il tipo di illecito in relazione al quale si contesta il profitto
Regio Decreto n. 267/1942, art. 104
art. 104 R.D. n. 267/1942
Richiamato per spiegare che, in caso di esercizio provvisorio, la gestione compete al curatore ma la titolarità dell'impresa resta del fallito, con conseguente riflesso sulla titolarità delle somme entrate
D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza), art. 317, comma 2
art. 317, comma 2, D.lgs. n. 14/2019
Citato per sostenere la tesi secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sulle procedure concorsuali in determinati casi
Sez. Un., Sent. n. 42415 del 27/05/2021 (dep. 18/11/2021)
Sez. U., sent. n. 42415/2021 (Rv. 282037-01)
Principale riferimento di diritto: la confisca del denaro che rappresenta accrescimento patrimoniale conseguito per effetto del reato va qualificata come confisca diretta per la natura fungibile del denaro, e non è ostativa all'adozione della confisca la prova dell'origine lecita della specifica somma
Sez. U., Sent. n. 10561 del 30/01/2014
Richiamata come precedente che affermava la confisca diretta dei beni della società per reati tributari commessi dall'amministratore
Sez. U., Sent. n. 31617 del 26/06/2015
Ulteriore pronuncia di riferimento sul tema della confisca diretta in materia tributaria
Sez. 3, Sent. n. 11086 del 04/02/2022
Sez. 3, sent. n. 11086/2022 (Rv. 283028-01)
Pronuncia che in un caso specifico (procedura di amministrazione straordinaria successiva al reato) ha escluso la confisca diretta delle somme entrate successivamente nella gestione commissariale, evidenziando limiti applicativi
Sez. 3, Sent. n. 45574 del 29/05/2018
Sez. 3, sent. n. 45574/2018 (Rv. 273951-01)
Orientamento secondo cui il sequestro preventivo non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, per il venir meno del potere di disposizione del fallito
Sez. 5, Sent. n. 52060 del 30/10/2019
Sez. 5, sent. n. 52060/2019 (Rv. 277753-01)
Orientamento contrario che ritiene legittimo il sequestro preventivo sui beni ricompresi nell'attivo fallimentare, ritenendo che la titolarità resti del fallito fino alla vendita fallimentare
Sez. 5, Sent. n. 1277 del 01/12/1970
Sez. 5, sent. n. 1277/1970 (Rv. 088003-01)
Richiamata per l'affermazione tradizionale che, in caso di esercizio provvisorio, le somme derivanti dall'esercizio sono del fallito e il loro indebito utilizzo può integrare bancarotta fraudolenta
Sez. 3, Sent. n. 3575 del 01/02/2022 (non massimata)
Sez. 3, depositata 01/02/2022 n. 3575
Citata per una lettura che valorizza il Codice della crisi, ribadendo casi in cui il sequestro può prevalere sulle procedure concorsuali
Massime di principio
- Il denaro, per la sua natura fungibile, può essere oggetto di confisca diretta se rappresenta l'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito per effetto del reato, anche se il trasporto formale della somma è avvenuto successivamente.
- In presenza di una procedura fallimentare con esercizio provvisorio, le somme entrate possono restare riconducibili al patrimonio del fallito e quindi risultare aggredibili da misure cautelari finalizzate alla confisca, salvo verifica contraria sul loro collegamento con il reato.
- Esiste giurisprudenza contrastante sulla prevalenza del sequestro penale rispetto alla procedura concorsuale: occorre verificare caso per caso lo stato della procedura concorsuale, la titolarità effettiva delle somme e se le procedural acts abbiano trasferito la proprietà o solo la gestione.
- La prova dell'origine lecita di una specifica somma non impedisce in astratto la confisca diretta del denaro ritenuto profitto del reato, in ragione della sua fungibilità; è quindi essenziale accertare l'effettivo accrescimento patrimoniale derivante dal reato.
- In situazioni analoghe il giudice dovrà disporre accertamenti puntuali sullo stato dell'esercizio provvisorio, sulla competenza del curatore e sulla data/causa di immissione delle somme nel patrimonio procedurale prima di decidere sulla legittimità del sequestro.
- Se sussistono dubbi applicativi o conflitti di giurisprudenza, è normale che la Corte annulli e rinvii per un nuovo esame dei fatti, rimandando al giudice di merito la verifica degli elementi fattuali necessari.
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