Sentenza n. 4059/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) dell’ordinanza com.le n.75 del 4.9.2025 (prot. n. 12405), notificata il 11.9.2025, con la quale venivano dichiarate inefficaci (per mancanza di parere della Soprintendenza) le due Scia del 2018 e 2019 relative al montaggio di due tende da sole retrattili in materiale plastico pertinenziali poste all’esterno (quale protezione dalla pioggia e dal sole) del locale bar gestito dalla Cripto’s BAR FRA.CA.PA. srls ed, al contempo, intimato il ripristino dei luoghi; 2) di ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo, ivi compreso – ove e per quanto occorrer possa- le richiamate relazioni del Comando Polizia municipale prot. n. 1051/2024 (di cui si ignora il contenuto), le note del 5 e 6 settembre 2024 (di cui si ignora il contenuto) nonché le note prot. n.1163 del 23.1.2024 e prot. n. 11450 del 9.9.2024 (di cui si ignora il contenuto) e l’ordinanza comunale n.72 del 23.9.2024 (mai notificata ai ricorrenti);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione di due pergotende e dichiarazione di inefficacia delle SCIA edilizie per mancanza dell'autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 75 del 4 settembre 2025, con cui il Comune aveva dichiarato inefficaci le SCIA del 2018 e del 2019 relative all'installazione di due tende retrattili poste a servizio di un bar e ne aveva ordinato la rimozione. Le opere consistevano in strutture leggere in metallo, aperte o parzialmente chiuse lateralmente, con copertura retrattile in materiale plastico o stoffa, aventi funzione di protezione dall'azione degli agenti atmosferici e dal sole. I ricorrenti hanno dedotto che i manufatti avessero natura pertinenziale e fossero qualificabili come pergotende, riconducibili all'edilizia libera e comunque esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. Hanno inoltre sostenuto che, ove fosse stata necessaria una SCIA o una CILA, non avrebbe potuto essere disposta la rimozione, ma al più applicata una sanzione pecuniaria. È stato dedotto anche il difetto di motivazione circa l'interesse pubblico sotteso all'intervento repressivo, l'irragionevolezza del provvedimento e la rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere. A sostegno è stata prodotta una perizia di parte con documentazione fotografica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha ritenuto provata, anche sulla base della perizia di parte e della documentazione fotografica, la natura di pergotende dei due manufatti. Le opere sono state qualificate come strutture leggere e pertinenziali, prive di autonoma capacità di generare volumetria edilizia e destinate esclusivamente a proteggere l'ingresso e gli spazi esterni del bar dagli agenti atmosferici e dal sole. In quanto elementi facilmente amovibili, privi di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo, esse rientrano nella voce A.17 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 e non sono soggette a previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. È stata quindi ritenuta illegittima la dichiarazione di inefficacia delle SCIA fondata sull'assenza del parere della Soprintendenza, così come l'ordine di rimozione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 31/2017, Allegato A, voce A.17
installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo
Le pergotende leggere e facilmente amovibili, poste a servizio di un'attività commerciale e prive di murature o ancoraggi stabili al suolo, rientrano tra gli interventi esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata con riferimento all'istanza di accertamento di conformità presentata per i manufatti, ma la decisione si fonda sull'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- Le strutture leggere costituite da elementi facilmente amovibili, con copertura retrattile e funzione esclusiva di protezione dagli agenti atmosferici e dal sole, prive di murature e di stabile ancoraggio al suolo, sono qualificabili come pergotende pertinenziali e non come nuove costruzioni edilizie idonee a generare volumetria.
- Le pergotende poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella voce A.17 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 quando presentano le caratteristiche di leggerezza, amovibilità e assenza di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; per tali opere non è richiesto il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
- È illegittima la dichiarazione di inefficacia delle segnalazioni edilizie e il conseguente ordine di rimozione fondati esclusivamente sulla mancanza del parere o dell'autorizzazione paesaggistica, quando le opere, per le loro caratteristiche oggettive e funzionali, rientrano tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.
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