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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46069/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna pronunciata in appello: Di Maggio contesta la valutazione probatoria ritenendo che la responsabilità sia stata fondata su elementi indiziari contraddittori (vicinanza dell'abitazione ai luoghi dei furti, intercettazioni che indicherebbero solo prossimità); Di Salvatore censura l'attribuzione delle conversazioni intercettate, la qualificazione del fatto al capo G) come tentato furto (anziché mera attività preparatoria/violazione di domicilio), la mancanza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa per la ricettazione e lamenta vizi nel trattamento sanzionatorio (omesso riconoscimento attenuanti, tenuità, contributo minimo, contestazione della recidiva); Rossi deduce contraddittorietà sulla comparazione dattiloscopica (mancata allegazione degli atti di reperto) e contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.625-bis c.p., sostenendo che le sue dichiarazioni di chiamata in correità avrebbero comunque consentito di individuare un collega e pertanto andavano valorizzate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Di Maggio e Di Salvatore, confermando la correttezza della valutazione di merito e condannandoli al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto a Rossi: il primo motivo (dattiloscopia) è dichiarato infondato/inammissibile; il secondo motivo è accolto nei limiti indicati: la Corte ha ritenuto errata la esclusione dell'attenuante di cui all'art.625-bis, perché la norma richiede solo la verifica della efficacia causale delle dichiarazioni nell'individuazione di correi o ricettatori, indipendentemente dall'esito processuale nei confronti di questi ultimi. Perciò la sentenza impugnata è annullata quanto alla posizione di Rossi limitatamente al capo J (furto aggravato) sul profilo del trattamento sanzionatorio (riconoscimento art.625-bis) e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. Il capo K (porto e detenzione di arma) è invece rimasto non esaminabile per prescrizione; non è stato possibile rilevare estinzione del reato per effetto dell'autonomia delle fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Norma sull'aggravante (commissione del fatto in orario notturno o in particolari condizioni). La Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante valutando orario, ubicazione dell'abitazione e la presenza di una donna sola; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito adeguatamente motivata.

  • art. 648 c.p., secondo comma

    Riguarda la qualificazione della ricettazione e le sue forme. La Corte d'appello ha valutato la quantità/valore dei beni per escludere la qualificazione attenuata; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Prevede un'attenuante (n.4) che può essere esclusa in presenza di consistenti elementi di gravità/valore della condotta; la Corte ha ritenuto che quantità e valore dei beni escludessero l'attenuante.

  • art. 625-bis c.p.

    Prevede la riduzione di pena per il colpevole che, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione di correi o dei ricettatori. La Cassazione afferma che per il riconoscimento è sufficiente che le dichiarazioni abbiano avuto efficacia causale nell'individuazione, indipendentemente dall'esito processuale nei confronti dei coindagati.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma che pone limiti sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; nella sentenza è richiamata per sottolineare l'esigenza di riscontri esterni per alcune dichiarazioni, ma la Cassazione precisa che l'efficacia causale delle dichiarazioni ai fini dell'art.625-bis va valutata indipendentemente dall'esito degli accertamenti successivi.

  • art. 354 c.p.p.

    La comparazione di impronte è inquadrata come mero accertamento di dati obiettivi; pertanto il giudice può basarsi sulle dichiarazioni di chi ha effettuato la comparazione anche senza formalità aggiuntive.

  • art. 360 c.p.p.

    Richiamato implicitamente in riferimento ai motivi di cassazione che richiederebbero vizi formali: la Corte statuisce che la comparazione dattiloscopica non necessita delle formalità previste da questo articolo per l'impugnazione, nei limiti indicati.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulla autonomia delle singole imputazioni; la Corte sottolinea che quando un capo è prescritto non si instaura valido rapporto processuale con gli altri capi e non è possibile rilevare estinzione del reato ex officio rispetto agli altri reati.

Massime di principio

  • Le censure che replicano argomenti già esaminati in appello e non evidenziano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà sono inammissibili in Cassazione: la rivalutazione del merito è riservata ai giudici di merito.
  • La comparazione dattiloscopica costituisce un accertamento di dati obiettivi e può essere efficacemente riferita in giudizio tramite la testimonianza dell'operatore che l'ha eseguita; in particolare nel giudizio abbreviato non sono necessarie ulteriori formalità se il difensore non chiede acquisizioni integrative.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p. è determinante l'efficacia causale delle dichiarazioni del colpevole nell'individuazione di correi/ricettatori: il successivo insuccesso processuale nei confronti dei soggetti indicati non annulla automaticamente il diritto alla riduzione di pena.
  • La qualificazione tra tentato furto e mera attività preparatoria dipende da concreti atti dimostrabili (es. segni di effrazione, accesso effettivo all'abitazione); elementi oggettivi di effrazione possono giustificare la configurazione del tentativo.
  • La prova della ricettazione richiede la dimostrazione della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; elementi indiziari (modalità di consegna, prezzo, fretta) devono essere valutati nel loro complesso e non sono di per sé sempre decisivi.
  • Il giudice deve motivare adeguatamente l'applicazione della recidiva, indicando in che misura i precedenti siano indice di perdurante inclinazione al delitto; l'assenza di motivazione può rendere il motivo di impugnazione privo di interesse se già valutato in primo grado.
  • Quando una specifica imputazione è estinta per prescrizione, essa resta autonoma e non sempre consente di estendere l'effetto ai restanti capi: occorre valutare la presenza di un valido rapporto processuale fra le fattispecie.

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