Cassazione Penale, Sentenza n. 46069/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna pronunciata in appello: Di Maggio contesta la valutazione probatoria ritenendo che la responsabilità sia stata fondata su elementi indiziari contraddittori (vicinanza dell'abitazione ai luoghi dei furti, intercettazioni che indicherebbero solo prossimità); Di Salvatore censura l'attribuzione delle conversazioni intercettate, la qualificazione del fatto al capo G) come tentato furto (anziché mera attività preparatoria/violazione di domicilio), la mancanza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa per la ricettazione e lamenta vizi nel trattamento sanzionatorio (omesso riconoscimento attenuanti, tenuità, contributo minimo, contestazione della recidiva); Rossi deduce contraddittorietà sulla comparazione dattiloscopica (mancata allegazione degli atti di reperto) e contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.625-bis c.p., sostenendo che le sue dichiarazioni di chiamata in correità avrebbero comunque consentito di individuare un collega e pertanto andavano valorizzate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Di Maggio e Di Salvatore, confermando la correttezza della valutazione di merito e condannandoli al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto a Rossi: il primo motivo (dattiloscopia) è dichiarato infondato/inammissibile; il secondo motivo è accolto nei limiti indicati: la Corte ha ritenuto errata la esclusione dell'attenuante di cui all'art.625-bis, perché la norma richiede solo la verifica della efficacia causale delle dichiarazioni nell'individuazione di correi o ricettatori, indipendentemente dall'esito processuale nei confronti di questi ultimi. Perciò la sentenza impugnata è annullata quanto alla posizione di Rossi limitatamente al capo J (furto aggravato) sul profilo del trattamento sanzionatorio (riconoscimento art.625-bis) e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. Il capo K (porto e detenzione di arma) è invece rimasto non esaminabile per prescrizione; non è stato possibile rilevare estinzione del reato per effetto dell'autonomia delle fattispecie.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 c.p.
Norma sull'aggravante (commissione del fatto in orario notturno o in particolari condizioni). La Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante valutando orario, ubicazione dell'abitazione e la presenza di una donna sola; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito adeguatamente motivata.
art. 648 c.p., secondo comma
Riguarda la qualificazione della ricettazione e le sue forme. La Corte d'appello ha valutato la quantità/valore dei beni per escludere la qualificazione attenuata; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito.
art. 62 n. 4 c.p.
Prevede un'attenuante (n.4) che può essere esclusa in presenza di consistenti elementi di gravità/valore della condotta; la Corte ha ritenuto che quantità e valore dei beni escludessero l'attenuante.
art. 625-bis c.p.
Prevede la riduzione di pena per il colpevole che, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione di correi o dei ricettatori. La Cassazione afferma che per il riconoscimento è sufficiente che le dichiarazioni abbiano avuto efficacia causale nell'individuazione, indipendentemente dall'esito processuale nei confronti dei coindagati.
art. 192 c.p.p.
Norma che pone limiti sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; nella sentenza è richiamata per sottolineare l'esigenza di riscontri esterni per alcune dichiarazioni, ma la Cassazione precisa che l'efficacia causale delle dichiarazioni ai fini dell'art.625-bis va valutata indipendentemente dall'esito degli accertamenti successivi.
art. 354 c.p.p.
La comparazione di impronte è inquadrata come mero accertamento di dati obiettivi; pertanto il giudice può basarsi sulle dichiarazioni di chi ha effettuato la comparazione anche senza formalità aggiuntive.
art. 360 c.p.p.
Richiamato implicitamente in riferimento ai motivi di cassazione che richiederebbero vizi formali: la Corte statuisce che la comparazione dattiloscopica non necessita delle formalità previste da questo articolo per l'impugnazione, nei limiti indicati.
art. 129 c.p.p.
Norma sulla autonomia delle singole imputazioni; la Corte sottolinea che quando un capo è prescritto non si instaura valido rapporto processuale con gli altri capi e non è possibile rilevare estinzione del reato ex officio rispetto agli altri reati.
Massime di principio
- Le censure che replicano argomenti già esaminati in appello e non evidenziano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà sono inammissibili in Cassazione: la rivalutazione del merito è riservata ai giudici di merito.
- La comparazione dattiloscopica costituisce un accertamento di dati obiettivi e può essere efficacemente riferita in giudizio tramite la testimonianza dell'operatore che l'ha eseguita; in particolare nel giudizio abbreviato non sono necessarie ulteriori formalità se il difensore non chiede acquisizioni integrative.
- Per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p. è determinante l'efficacia causale delle dichiarazioni del colpevole nell'individuazione di correi/ricettatori: il successivo insuccesso processuale nei confronti dei soggetti indicati non annulla automaticamente il diritto alla riduzione di pena.
- La qualificazione tra tentato furto e mera attività preparatoria dipende da concreti atti dimostrabili (es. segni di effrazione, accesso effettivo all'abitazione); elementi oggettivi di effrazione possono giustificare la configurazione del tentativo.
- La prova della ricettazione richiede la dimostrazione della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; elementi indiziari (modalità di consegna, prezzo, fretta) devono essere valutati nel loro complesso e non sono di per sé sempre decisivi.
- Il giudice deve motivare adeguatamente l'applicazione della recidiva, indicando in che misura i precedenti siano indice di perdurante inclinazione al delitto; l'assenza di motivazione può rendere il motivo di impugnazione privo di interesse se già valutato in primo grado.
- Quando una specifica imputazione è estinta per prescrizione, essa resta autonoma e non sempre consente di estendere l'effetto ai restanti capi: occorre valutare la presenza di un valido rapporto processuale fra le fattispecie.
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