Cassazione Civile, Ordinanza n. 26368/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società esercente attività di navigazione, insieme ad altra società collegata e ad alcuni soci, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015, con recupero di IRES e IRAP, interessi e sanzioni. L'accertamento derivava dal diniego, per alcune navi della flotta iscritte al Registro Internazionale e impiegate in servizio di cabotaggio offshore, delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 457/1997. In appello la decisione favorevole ai contribuenti veniva confermata, ma l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c. L'Amministrazione sosteneva che la sentenza di appello non si confrontasse con i motivi di gravame, avesse erroneamente individuato l'imposta oggetto della lite e avesse richiamato una disciplina IVA del tutto estranea alla controversia, che riguardava invece IRES e IRAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado presentava una motivazione solo apparente, poiché, pur esistendo formalmente, non spiegava le ragioni della decisione e non si confrontava con l'oggetto del contendere; inoltre, faceva riferimento all'IVA e all'art. 8-bis, lett. e), D.P.R. n. 633/1972, norma inconferente rispetto a un giudizio relativo esclusivamente a IRES e IRAP. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per error in procedendo, inclusa la motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei fatti e dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione può integrare nullità della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede la motivazione della sentenza; l'assenza o mera apparenza della motivazione determina nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
impone che la motivazione esponga concisamente i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 8-bis, lett. e), D.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla sentenza impugnata in modo inconferente, poiché attinente a disciplina IVA estranea alla controversia su IRES e IRAP.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
- Integra nullità della sentenza la motivazione che sia del tutto avulsa dall'oggetto del giudizio, perché fondata su norme o imposte non pertinenti rispetto alla controversia decisa.
- L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione sussiste solo quando emerga immediatamente dal testo della sentenza, senza necessità di confrontarla con le risultanze di causa; non rileva invece il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia tributaria, la sentenza deve confrontarsi con i motivi di appello e con le questioni effettivamente controverse; il mancato confronto con tali punti può tradursi in nullità per motivazione apparente.
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