Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28021/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio contabile per danno erariale relativo alla indebita rendicontazione di spese non ammissibili a rimborso nell'anno 2008, nel quale alcuni componenti di un gruppo consiliare regionale erano stati condannati in primo grado al risarcimento in favore della Regione. In appello, la Corte dei conti ha dichiarato inammissibili per tardività gli appelli incidentali proposti da alcuni di essi, ritenendo che, una volta notificato il primo appello, gli altri dovessero rispettare il termine di 60 giorni previsto dall'art. 184, comma 4, cod. giust. cont. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione per cassazione deducendo, in sintesi, che la Corte dei conti avrebbe travalicato i limiti della giurisdizione pronunciando su una questione pregiudiziale dopo aver già disposto istruttoria e fissazione di nuova udienza; hanno inoltre denunciato violazione delle norme sul processo contabile e del codice di procedura civile, contraddittorietà e travisamento della motivazione, eccesso di potere giurisdizionale e radicale stravolgimento delle regole processuali. In via subordinata hanno chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per asserita violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che tutte le censure investissero non i limiti esterni della giurisdizione, ma il modo di esercizio del potere giurisdizionale e l'interpretazione delle norme processuali da parte del giudice contabile. Ha quindi escluso sia il difetto assoluto di giurisdizione sia l'eccesso di potere giurisdizionale, affermando che l'asserito errore sulla tardività degli appelli e sulla qualificazione degli stessi come incidentali non è sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost. In conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali è esperibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè ai limiti esterni del potere giurisdizionale, non per errori in procedendo o in iudicando.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato quale base del ricorso per cassazione contro decisioni del giudice speciale nei soli limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 207 cod. giust. cont.

    Richiamato dai ricorrenti e nel ragionamento della Corte come norma del processo contabile che non amplia i confini del sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti.

  • art. 184 cod. giust. cont.

    La Corte dei conti aveva interpretato la norma nel senso che le impugnazioni successive al primo appello notificato integrano appelli incidentali autonomi e devono rispettare il termine di 60 giorni dalla prima impugnazione.

  • art. 182 cod. giust. cont.

    Richiamato per descrivere la struttura bifasica del giudizio di appello contabile, con notifica dell'appello e successiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza.

  • artt. 179, 183 cod. giust. cont.

    Richiamati dai ricorrenti nel tentativo di contestare la correttezza del percorso processuale seguito dalla Corte dei conti.

  • artt. 112, 330, 331, 332, 333 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'erronea applicazione delle regole sulle impugnazioni, ma la Corte li considera profili di legittimità dell'esercizio della giurisdizione, non di giurisdizione in senso stretto.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in combinato con l'art. 111 Cost. per denunciare un asserito sconfinamento del giudice contabile.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale; la Corte esclude che tale profilo consenta di ampliare il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta implicitamente perché le questioni prospettate riguardavano errori processuali interni non scrutinabili come motivi di giurisdizione.

  • art. 46, comma 6, cod. giust. cont.

    Richiamato nel provvedimento del giudice contabile per escludere la rimessione in termini per errore scusabile in assenza di istanza di parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni dei giudici speciali è ammesso solo per vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; non è invece utilizzabile per denunciare errores in procedendo, errores in iudicando o asseriti stravolgimenti delle regole processuali.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione per tardività, anche se ritenuta erronea dalla parte, integra un problema di legittimità dell'esercizio della giurisdizione e non un difetto di giurisdizione o un eccesso di potere giurisdizionale.
  • L'eventuale negazione in concreto di tutela derivante dall'interpretazione delle norme processuali o dei principi dell'Unione europea non trasforma automaticamente il vizio in motivo inerente alla giurisdizione.
  • La struttura bifasica del giudizio d'appello contabile e la qualificazione delle impugnazioni successive come appelli incidentali rilevano sul piano dell'applicazione delle norme processuali, ma non ampliano il perimetro del controllo delle Sezioni Unite oltre i limiti esterni della giurisdizione.
  • Le questioni di compatibilità dell'interpretazione processuale con l'art. 47 CDFUE o con il principio di effettività non possono essere fatte valere, di regola, come motivo di ricorso per cassazione per giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali, quando si traducano in contestazioni sulla correttezza della decisione nel merito processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.