Ordinanza n. 8345/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia o adozione di idonea misura cautelare - del provvedimento n. prot. D/3/09/2025 del 25.06.2025 (notificato in data 30.06.2025) adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi avente ad oggetto il diniego di visto per lavoro subordinato; - della comunicazione di preavviso di rigetto della richiesta di visto per lavoro subordinato, allo stato non conosciuta, ove adottata; -del provvedimento di revoca del nulla osta allo stato non conosciuto; -della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, allo stato non conosciuto, ove adottata; - della comunicazione ex art. 22 co.5 -quinquies adottata in data 07.03.2025 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Lecce; - nonché, ove di interesse, di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, unitamente agli atti relativi alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessi dalla Prefettura di Lecce
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il diniego di rilascio del visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, nonché la comunicazione ex art. 22, comma 5-quinquies, adottata dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Lecce e gli ulteriori atti, conosciuti o non conosciuti, relativi alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Nel corso dell'udienza pubblica il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il provvedimento presupposto di revoca del nulla osta era stato adottato dalla Prefettura di Lecce. La questione decisa è stata quindi esclusivamente quella della competenza territoriale, non il merito delle censure dedotte contro il diniego di visto o contro la revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Puglia - Lecce. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta al lavoro subordinato fosse autonomamente e immediatamente lesiva, sicché non trovava applicazione l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., disposizione riferita all'attrazione degli atti presupposti non immediatamente lesivi da parte del provvedimento conseguenziale lesivo. Tuttavia, poiché la revoca del nulla osta e il diniego di visto si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria e il primo atto costituisce la causa principale dell'interesse a ricorrere, la competenza territoriale del TAR Puglia - Lecce sull'impugnazione della revoca attrae, per connessione e accessorietà, anche quella relativa al diniego di visto adottato dall'Ambasciata. Il Collegio ha valorizzato il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse, in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo, richiamando gli artt. 1, 2, comma 2, e 32 c.p.a., nonché l'art. 31 c.p.c. applicabile tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Puglia - Lecce ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Non è stata esaminata la domanda cautelare e le spese di fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il principio di inderogabilità della competenza territoriale costituisce il quadro generale, nel quale deve essere coordinata la disciplina della connessione.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione riguarda l'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina civilistica compatibile o espressiva di principi generali, tra cui quella sulla domanda accessoria.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
Fondamento della concentrazione davanti a un unico giudice della domanda principale e di quella accessoria connessa.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo concorre a giustificare la concentrazione delle cause connesse.
art. 32 c.p.a.
Conferma la possibilità di cumulare domande giudiziali davanti allo stesso giudice.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, assegnando alle parti la possibilità di interloquire.
Massime di principio
- Quando più provvedimenti, adottati da amministrazioni diverse, si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria e tra essi sussiste un rapporto di causa principale e causa accessoria, la competenza territoriale relativa all'atto principale può attrarre quella relativa all'atto accessorio, al fine di concentrare la trattazione davanti a un unico giudice.
- L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplina l'attrazione degli atti presupposti solo quando questi non siano immediatamente lesivi e non siano autonomamente impugnabili; non regola invece ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti né si applica quando l'atto a monte produce già una lesione diretta e attuale.
- Il principio del simultaneus processus, fondato sull'effettività della tutela e sulla ragionevole durata del processo, può giustificare l'attrazione della causa accessoria anche in assenza di una specifica disciplina del mutamento della competenza territoriale per connessione.
- In forza dell'art. 39, comma 1, c.p.a. e dell'art. 31 c.p.c., la domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, affinché le controversie connesse siano decise nello stesso processo.
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