Sentenza del 06/03/2024 n. 6693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate notificò due avvisi di accertamento a A.A.: per il 2007 con metodo sintetico (art. 38 e art. 41‑bis DPR 600/1973) con maggior reddito accertato di Euro 79.680 basato su apporti finanziari alla Immobiliare Porto Aviane Srl e su acquisto immobiliare del coniuge; per il 2009 reddito di Euro 470.828 rilevato tramite informazioni bancarie (artt. 32 e 41 DPR 600/1973). A.A. impugnò e ottenne l'annullamento in primo grado e in appello; l'Agenzia propose ricorso per cassazione e domanda di revocazione. Nel frattempo A.A. chiese la definizione agevolata ex D.L. 119/2018 art. 6, istanze respinte dall'Ufficio (motivando anche con la pendenza di indagini penali su magistrati tributari). A.A. ricorse in Cassazione contro i dinieghi. La Corte ha esaminato congiuntamente i giudizi, ritenendo che la mera pendenza di procedimenti penali contro giudici non osti alla definizione agevolata fintanto che non vi sia una condanna definitiva che determini la revocazione; di conseguenza ha accolto il ricorso di A.A. contro i dinieghi e dichiarato estinto il giudizio principale e cessata la materia del contendere sull'altro giudizio.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei giudizi connessi, ha accolto il ricorso di A.A. contro i dinieghi di definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio n. 3630/2016 R.G. (impugnazione degli avvisi di accertamento). Ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio n. 11694/2017 R.G. (revocazione). I motivi di ricorso dell'Agenzia sono stati assorbiti e la Corte ha compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5
norma richiamata quale base per l'accertamento sintetico operato dall'Ufficio; nella vicenda l'accertamento sintetico del 2007 fu oggetto di impugnazione e valutazione giudiziale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 41
disciplinano l'acquisizione di informazioni bancarie e gli inviti a rendere dichiarazioni; l'Ufficio si era basato su informazioni bancarie per l'accertamento del 2009 e il contribuente contestava l'uso di documentazione prodotta in giudizio senza contraddittorio
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
richiamato nelle doglianze sull'assetto delle deleghe e della firma degli atti; questioni di legittimita' formale della sottoscrizione dell'avviso furono oggetto di contestazione processuale
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12
invocata dalla parte ricorrente amministrativa/tributaria in ordine all'applicabilità di limiti e garanzie procedurali relativamente agli accertamenti e deleghe; la Corte ha esaminato la questione ma i profili procedurali sono stati assorbiti dall'esito sulla definizione agevolata
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)
prevede la definizione agevolata della lite tributaria; la questione centrale è stata se la mera pendenza di procedimenti penali nei confronti di giudici possa costituire ostativo alla definizione: la Corte ha ritenuto di no, salvo revoca futura in caso di condanne definitive
D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, artt. 16 e 17
richiamati in relazione ai profili delle deleghe e alle qualifiche del personale autorizzato a sottoscrivere atti amministrativi; la censura dell'Agenzia mirava a evidenziare che non fosse necessaria una qualifica dirigenziale per la delega
Codice di procedura civile, art. 395 n. 4
norma sulla revocazione per errore di fatto; l'Agenzia chiedeva revoca di una sentenza d'appello per presunte falsità nella motivazione attribuibile a deleghe di firma; la richiesta di revocazione fu discussa e poi resa priva di interesse dall'accoglimento della definizione agevolata
Codice di procedura civile, art. 335
richiamato analogicamente per giustificare la riunione dei giudizi connessi (impugnazione principale e giudizio di revocazione) in un'unica sede per ragioni di economia processuale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 36
richiamati in rapporto al procedimento tributario e ai motivi di impugnazione e motivazione delle sentenze in materia tributaria; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni di merito per effetto della definizione agevolata
Codice civile, art. 2697
richiamato con riferimento all'onere della prova sulle contestazioni dell'Ufficio circa giustificazioni di versamenti bancari e capacità di spesa; la Corte non ha approfondito essendo intervenuta estinzione per definizione
Massime di principio
- La mera pendenza di indagini penali nei confronti di magistrati che hanno emesso sentenze impugnate non costituisce di per sé un ostativo alla definizione agevolata della lite: la possibilità di revoca sussiste solo in caso di condanna definitiva che accerti il dolo del giudice.
- Se il contribuente ottiene l'accesso alla definizione agevolata e l'Ufficio ne nega illegittimamente l'istanza, il ricorso avverso tale diniego può condurre all'estinzione del giudizio principale e alla cessazione della materia del contendere per i procedimenti collegati.
- Quando più giudizi sono strettamente connessi (es. impugnazione principale e giudizio di revocazione della stessa sentenza) la riunione processuale è opportuna ed è possibile anche per applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., al fine di evitare decisioni contraddittorie e sovrapposizioni.
- Questioni formali come la validità della delega di firma sull'atto impositivo e l'uso di documentazione bancaria devono essere tempestivamente dedotte e valutate, ma possono diventare irrilevanti se il procedimento si estingue per definizione agevolata.
- In presenza di definizione agevolata accettata, i motivi di impugnazione delle parti possono rimanere assorbiti: il procedimento sostanziale può non essere più deciso nel merito, con conseguente compensazione delle spese giudiziali.
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