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Sentenza

Sentenza del 06/03/2024 n. 6693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate notificò due avvisi di accertamento a A.A.: per il 2007 con metodo sintetico (art. 38 e art. 41‑bis DPR 600/1973) con maggior reddito accertato di Euro 79.680 basato su apporti finanziari alla Immobiliare Porto Aviane Srl e su acquisto immobiliare del coniuge; per il 2009 reddito di Euro 470.828 rilevato tramite informazioni bancarie (artt. 32 e 41 DPR 600/1973). A.A. impugnò e ottenne l'annullamento in primo grado e in appello; l'Agenzia propose ricorso per cassazione e domanda di revocazione. Nel frattempo A.A. chiese la definizione agevolata ex D.L. 119/2018 art. 6, istanze respinte dall'Ufficio (motivando anche con la pendenza di indagini penali su magistrati tributari). A.A. ricorse in Cassazione contro i dinieghi. La Corte ha esaminato congiuntamente i giudizi, ritenendo che la mera pendenza di procedimenti penali contro giudici non osti alla definizione agevolata fintanto che non vi sia una condanna definitiva che determini la revocazione; di conseguenza ha accolto il ricorso di A.A. contro i dinieghi e dichiarato estinto il giudizio principale e cessata la materia del contendere sull'altro giudizio.

La decisione

La Corte ha disposto la riunione dei giudizi connessi, ha accolto il ricorso di A.A. contro i dinieghi di definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio n. 3630/2016 R.G. (impugnazione degli avvisi di accertamento). Ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio n. 11694/2017 R.G. (revocazione). I motivi di ricorso dell'Agenzia sono stati assorbiti e la Corte ha compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5

    norma richiamata quale base per l'accertamento sintetico operato dall'Ufficio; nella vicenda l'accertamento sintetico del 2007 fu oggetto di impugnazione e valutazione giudiziale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 41

    disciplinano l'acquisizione di informazioni bancarie e gli inviti a rendere dichiarazioni; l'Ufficio si era basato su informazioni bancarie per l'accertamento del 2009 e il contribuente contestava l'uso di documentazione prodotta in giudizio senza contraddittorio

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    richiamato nelle doglianze sull'assetto delle deleghe e della firma degli atti; questioni di legittimita' formale della sottoscrizione dell'avviso furono oggetto di contestazione processuale

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    invocata dalla parte ricorrente amministrativa/tributaria in ordine all'applicabilità di limiti e garanzie procedurali relativamente agli accertamenti e deleghe; la Corte ha esaminato la questione ma i profili procedurali sono stati assorbiti dall'esito sulla definizione agevolata

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)

    prevede la definizione agevolata della lite tributaria; la questione centrale è stata se la mera pendenza di procedimenti penali nei confronti di giudici possa costituire ostativo alla definizione: la Corte ha ritenuto di no, salvo revoca futura in caso di condanne definitive

  • D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, artt. 16 e 17

    richiamati in relazione ai profili delle deleghe e alle qualifiche del personale autorizzato a sottoscrivere atti amministrativi; la censura dell'Agenzia mirava a evidenziare che non fosse necessaria una qualifica dirigenziale per la delega

  • Codice di procedura civile, art. 395 n. 4

    norma sulla revocazione per errore di fatto; l'Agenzia chiedeva revoca di una sentenza d'appello per presunte falsità nella motivazione attribuibile a deleghe di firma; la richiesta di revocazione fu discussa e poi resa priva di interesse dall'accoglimento della definizione agevolata

  • Codice di procedura civile, art. 335

    richiamato analogicamente per giustificare la riunione dei giudizi connessi (impugnazione principale e giudizio di revocazione) in un'unica sede per ragioni di economia processuale

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 36

    richiamati in rapporto al procedimento tributario e ai motivi di impugnazione e motivazione delle sentenze in materia tributaria; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni di merito per effetto della definizione agevolata

  • Codice civile, art. 2697

    richiamato con riferimento all'onere della prova sulle contestazioni dell'Ufficio circa giustificazioni di versamenti bancari e capacità di spesa; la Corte non ha approfondito essendo intervenuta estinzione per definizione

Massime di principio

  • La mera pendenza di indagini penali nei confronti di magistrati che hanno emesso sentenze impugnate non costituisce di per sé un ostativo alla definizione agevolata della lite: la possibilità di revoca sussiste solo in caso di condanna definitiva che accerti il dolo del giudice.
  • Se il contribuente ottiene l'accesso alla definizione agevolata e l'Ufficio ne nega illegittimamente l'istanza, il ricorso avverso tale diniego può condurre all'estinzione del giudizio principale e alla cessazione della materia del contendere per i procedimenti collegati.
  • Quando più giudizi sono strettamente connessi (es. impugnazione principale e giudizio di revocazione della stessa sentenza) la riunione processuale è opportuna ed è possibile anche per applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., al fine di evitare decisioni contraddittorie e sovrapposizioni.
  • Questioni formali come la validità della delega di firma sull'atto impositivo e l'uso di documentazione bancaria devono essere tempestivamente dedotte e valutate, ma possono diventare irrilevanti se il procedimento si estingue per definizione agevolata.
  • In presenza di definizione agevolata accettata, i motivi di impugnazione delle parti possono rimanere assorbiti: il procedimento sostanziale può non essere più deciso nel merito, con conseguente compensazione delle spese giudiziali.

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