Sentenza del 28/01/2022 n. 2630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento per maggior Irpef 2003 denunciando: inesistenza/irritualità della notifica (relata apposta sul frontespizio e non in calce), omesso preventivo invio dell'avviso bonario, carenza di motivazione dell'atto e mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto il ricorso; la Commissione regionale aveva riformato, ritenendo che i vizi lamentati riguardassero l'operato del Concessionario (e non dell'Amministrazione finanziaria), rigettando le eccezioni di nullità e qualificando inammissibile il ricorso avverso la cartella quando era seguito un avviso bonario non opposto (D.Lgs. 546/1992, art. 19). In cassazione il ricorrente deduceva plurime violazioni di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud s.p.a. I motivi: (i) prime censure non erano state svolte in merito e in parte costituivano motivo nuovo inammissibile in cassazione; (ii) la notifica tramite concessionario con raccomandata A/R è ammessa dal D.P.R. 603/1972 (art. 26) e la relata non è necessaria se prova è data dall'avviso di ricevimento; (iii) eventuali vizi di notifica sono stati sanati ex art. 156 c.p.c. perché il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto e ha proposto tempestivamente opposizione; (iv) la cartella era motivata per relationem richiamando il provvedimento di controllo formale i cui estremi erano indicati e il contribuente ha contestato i presupposti, senza dimostrare il pregiudizio subito per la presunta carenza motivazionale. Spese di giudizio a carico del ricorrente verso Equitalia Sud S.p.A. liquidate in favore di quest'ultima.
Norme richiamate
D.P.R. n. 603 del 1972
Consente modalità di notifica affidate al concessionario (invio diretto con raccomandata A/R) alternativa alle notifiche tramite ufficiali qualificati; l'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria e sostituisce la relata.
Codice di procedura civile
Prevede la sanatoria dell'irritualità della notificazione quando l'atto ha raggiunto lo scopo e il destinatario ha avuto conoscenza; applicato alle notifiche della cartella quando il contribuente ha effettivamente conosciuto l'atto e ha proposto tempestivamente ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Implicita regola di inammissibilità dell'impugnazione della cartella quando sia seguito un avviso bonario (comunicazione) non opposto; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione nel caso di avviso bonario valido e non contestato.
D.P.R. n. 600 del 1973
Riferimento normativo al controllo formale che può costituire il presupposto dell'iscrizione a ruolo; la cartella può motivare per relationem richiamando il provvedimento di controllo e i suoi criteri, purché gli estremi siano indicati e il contribuente ne abbia conoscenza.
D.P.R. n. 633 del 1972
Citato nella cartella come fonte del controllo; utilizzato come atto presupposto la cui indicazione può assolvere l'obbligo di motivazione per relationem.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Impone obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che tale principio non produceva l'annullamento automatico della cartella quando il contribuente ha conosciuto e contestato i presupposti senza provare il pregiudizio.
Codice civile
Stabilisce l'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; applicato per affermare che il contribuente non ha provato il concreto pregiudizio derivante dalla presunta carenza di motivazione.
Codice civile
Attribuisce efficacia probatoria all'avviso di ricevimento della raccomandata (atto pubblico) che attesta la consegna, usata per validare la notifica eseguita tramite servizio postale.
D.Lgs. n. 300 del 1999
Trasferimento alle Agenzie fiscali di rapporti, poteri e competenze del MEF; ne deriva che l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto passivamente legittimato nel contenzioso tributario nei rapporti sopra trasferiti (e il ricorso è inammissibile contro il MEF).
Codice di procedura civile
Norma che regola la rinnovazione della notificazione; la Corte ha disposto la rinnovazione quando la notifica del ricorso in cassazione verso l'Agenzia era nulla.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere notificata validamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento: l'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria e sostituisce la relata.
- Un'irregolarità formale nella notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo (il destinatario ha avuto conoscenza) e il ricorrente ha esercitato tempestivamente il diritto di opposizione (art. 156 c.p.c.).
- La cartella può assolvere all'obbligo di motivazione per relationem richiamando l'atto presupposto (es. comunicazione di controllo formale); non determina automaticamente nullità se il contribuente ha conoscenza dei presupposti e contesta nel merito senza dimostrare il pregiudizio derivante dalla carenza motivazionale.
- Nei rapporti tributari trasferiti alle Agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate è il soggetto passivamente legittimato: azioni dirette al MEF sono inammissibili.
- In cassazione non sono ammissibili censure fondate su questioni nuove non dedotte in sede di merito: il thema decidendum non può essere ampliato in sede di legittimità.
- Chi contesta carenze documentali o motivazionali deve dimostrare il concreto pregiudizio o la mancata conoscibilità dei presupposti, pena l'infondatezza della censura.
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