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Sentenza

Sentenza n. 915/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, adottata a seguito del disconoscimento della richiesta di avvio al lavoro da parte della datrice di lavoro formale originaria richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto il nulla osta al lavoro stagionale ed essere entrato regolarmente in Italia, aveva chiesto un appuntamento allo Sportello Unico per completare la procedura mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno e ottenere il permesso di soggiorno stagionale. A seguito di un’istanza di accesso agli atti, gli era stato comunicato un provvedimento di revoca del nulla osta, adottato in precedenza. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, e degli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, nonché illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e l’omesso preavviso di rigetto, sostenendo che tali omissioni gli avrebbero impedito di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni e documentazione. Ha inoltre valorizzato la propria integrazione nel tessuto lavorativo italiano.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. La revoca si fondava sul disconoscimento, da parte della datrice di lavoro formalmente richiedente, della richiesta di avvio al lavoro, circostanza sostenuta da una denuncia e non contestata specificamente dal ricorrente. Tale elemento metteva in dubbio la legittimazione della richiedente e integrava l’assenza, o falsità, di un requisito essenziale per il rilascio del nulla osta. Il giudice ha qualificato la revoca come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti del provvedimento ampliativo. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, il nulla osta può essere rilasciato anche prima della completa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, ma il successivo accertamento di tali elementi comporta la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. In presenza di un presupposto essenziale falsificato o comunque insussistente, l’Amministrazione non disponeva di margini di discrezionalità e il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Pertanto, le omissioni partecipative sono state ritenute non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La buona fede soggettiva del lavoratore e la sua integrazione lavorativa sono state considerate irrilevanti rispetto alla mancanza del requisito legale e alla finalità di gestione programmata dei flussi migratori. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e fondato su elementi sufficientemente attendibili provenienti da organi di polizia. Spese compensate per la natura della controversia e la costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Le norme in materia di ingresso dei cittadini stranieri per esigenze lavorative stagionali prevedono che i datori di lavoro possano inoltrare la richiesta per l’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stagionali provenienti da Paesi extracomunitari, nell’ambito delle quote flussi.

    La disciplina del lavoro stagionale richiede la verifica della stagionalità, della capacità economica del datore e della durata del contratto; il successivo accertamento di elementi ostativi può impedire o travolgere il nulla osta.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta è un’autorizzazione rilasciata su richiesta del datore di lavoro che non abbia trovato soddisfacimento del fabbisogno di manodopera tra i lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    Il nulla osta venga rilasciato anche in assenza delle informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, fermo restando che l’accertamento successivo di tali elementi comporta la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

    Il rilascio anticipato del nulla osta non preclude il successivo controllo dei requisiti: l’accertamento di elementi ostativi determina la revoca in esercizio di un potere vincolato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca non determina l’illegittimità quando il contenuto del provvedimento era vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 8 l. 241/1990

    Gli obblighi informativi connessi alla comunicazione di avvio cedono, quanto agli effetti invalidanti della loro violazione, davanti all’accertata insussistenza di un requisito essenziale in un procedimento vincolato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omesso preavviso di rigetto non travolge il provvedimento quando l’Amministrazione non disponeva di alcun margine per adottare una decisione diversa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento dell’atto se, per la natura vincolata del potere e per l’assenza o falsità di un requisito essenziale, è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    Disciplina gli adempimenti e le tempistiche connessi alla registrazione del primo ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Concorre a disciplinare gli adempimenti successivi al rilascio del nulla osta e al primo ingresso del lavoratore stagionale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di ingresso per lavoro stagionale, il nulla osta può essere rilasciato anche prima della completa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi; tuttavia, il loro successivo accertamento impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
  • La revoca del nulla osta fondata sull’accertata insussistenza o falsità di un requisito essenziale costituisce decadenza o revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti del provvedimento ampliativo.
  • Quando il potere di revoca del nulla osta è vincolato e l’accertamento di un requisito ostativo non lascia margini per una decisione diversa, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’omesso preavviso di rigetto non comportano l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La buona fede soggettiva del lavoratore straniero e la sua integrazione lavorativa non possono neutralizzare la revoca del nulla osta quando risulti insussistente il presupposto legale della richiesta datoriale, in ragione della disciplina programmata dei flussi migratori.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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