Cassazione Civile, Ordinanza n. 10741/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e ha applicato le statuizioni sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta dai committenti nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori per ottenere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., il pagamento delle somme necessarie a eliminare gravi difetti riscontrati nell'opera di rifinitura di un immobile, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta, condannando in solido appaltatore e direttore dei lavori al pagamento di euro 16.047. L'appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma dalla decisione emerge che la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: mancato deposito, entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata e notificazione del ricorso avviata oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito della sentenza d'appello. Il ricorrente ha tentato di superare il rilievo sostenendo che la notifica della sentenza fosse stata effettuata il 25/2/2021 e che tale dato fosse confermato nel controricorso, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza ai fini dell'improcedibilità.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
Viene richiamato come base della domanda di responsabilità per gravi difetti dell'opera edilizia, proposta dai committenti contro appaltatore e direttore dei lavori.
art. 369, comma 1, c.p.c.
La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine previsto determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere delegato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte applica le condanne previste per la responsabilità aggravata, ritenendo la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore somma da versare.
Cass. SU 21349/2022
È citata per affermare che la conferma, da parte del controricorrente, della data di notificazione della sentenza non esclude l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione entro il termine di legge della copia notificata della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente da elementi difensivi che confermino l'avvenuta notifica della sentenza.
- La tempestività della notificazione del ricorso va verificata rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza; se il ricorso è avviato oltre tale termine, la censura non può essere esaminata nel merito.
- La conferma, da parte del controricorrente, della data di notificazione della sentenza non sana la mancanza del deposito prescritto dall'art. 369 c.p.c.
- Quando la decisione di legittimità è conforme alla proposta di definizione anticipata, possono essere applicate le statuizioni in materia di responsabilità aggravata e gli ulteriori oneri economici previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
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