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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29872/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per omessa presentazione della dichiarazione ai fini del tributo. La difesa ha dedotto la nullità della sentenza e dell'ordinanza di correzione di errore materiale, sostenendo che vi sarebbe stata una irregolare mutazione del fatto contestato, perché nel capo di imputazione, relativo all'anno d'imposta 2014 e alla base imponibile di euro 184.000, era stata indicata come data del reato il 30/09/2014 anziché il 30/09/2015. Secondo la ricorrente, tale correzione avrebbe inciso sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la precisazione della data del reato non integra modifica del capo di imputazione quando non incide sul nucleo sostanziale dell'addebito né sulla possibilità per l'imputato di individuare il fatto e difendersi efficacemente. Nel caso concreto, la data errata era evidentemente incongrua rispetto all'omessa dichiarazione relativa all'anno 2014 e, soprattutto, la ricorrente aveva dimostrato di avere pienamente compreso l'accusa, avendo dichiarato l'intenzione di adempiere dopo l'avviso di accertamento e avendo confermato l'importo di euro 184.000 per l'anno 2014. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione richiamata come base dell'imputazione per omessa presentazione della dichiarazione; la Corte non ne sviluppa il contenuto oltre il riferimento al fatto contestato.

Massime di principio

  • La mera correzione della data di commissione del reato non determina mutamento del fatto contestato quando resta invariato il nucleo sostanziale dell'addebito e l'imputato è comunque posto in condizione di identificare con precisione il fatto oggetto di contestazione.
  • Ai fini della nullità per alterazione dell'imputazione, occorre verificare in concreto se l'errore abbia inciso sulla possibilità di difesa: in assenza di pregiudizio effettivo, la censura è infondata.
  • Quando la discordanza cronologica è manifestamente incongruente rispetto al fatto contestato e dagli atti risulta che l'imputato ha compreso esattamente l'accusa, la correzione dell'errore materiale non integra violazione del diritto di difesa.
  • La correzione della data del reato può essere ammessa se non modifica la base storica del fatto e non introduce un nuovo addebito.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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