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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05490/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Taranto. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, ma la Corte rileva che esso non era fondato su uno dei soli motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, cioè: contestazioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso deduceva motivi diversi da quelli tassativamente ammessi, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sono proponibili soltanto i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Non essendo il ricorso riconducibile a tali categorie, è stato deciso senza esame nel merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce il provvedimento impugnato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce i soli motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi in cui essa risulti immediatamente rilevabile.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge.
  • Sono inammissibili i ricorsi contro il patteggiamento che deducano censure diverse da quelle relative alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente evidente, la Corte può dichiararla de plano senza esame nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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