Cassazione Penale, Sentenza n. 21636/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Campisi impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di calunnia e gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola all'integrale risarcimento del danno alla parte civile di euro 5.000. Nel ricorso in Cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione circa la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove (contestando contraddizioni e insufficiente attenzione a referto medico e dichiarazioni di testi); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condizione per la sospensione condizionale della pena, poiché la Corte di appello non avrebbe valutato le concrete condizioni economiche del condannato e aveva imposto una somma probabilmente eccedente la sua capacità di adempiere (Campisi risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato e privo di occupazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo nel secondo motivo e inammissibile per il resto. In particolare ha ritenuto che le censure sulla motivazione di merito fossero di fatto e non confrontassero adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata, perciò inammissibili. Sull'elemento economico la Cassazione ha invece ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno senza un apprezzamento motivato delle condizioni economiche dell'imputato, soprattutto alla luce dell'elemento che lo stesso era ammesso al gratuito patrocinio. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella subordinazione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto, dando indicazioni sul principio da seguire. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza è stata dichiarata irrevocabile in ordine alla responsabilità penale del ricorrente (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione codice di procedura penale (limiti del ricorso per cassazione nei gradi abbreviati)
Richiama i limiti entro i quali il ricorrente può dedurre i motivi in Cassazione dopo scelta del rito abbreviato; usato per delimitare l'esame dei motivi dedotti
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
disposizioni sulle trattazioni scritte nel procedimento
Dispositivo normativo che ha consentito la trattazione scritta del procedimento e il deposito delle conclusioni senza discussione orale
art. 624 cod. proc. pen.
art. 624 c.p.p. (irrevocabilità della sentenza)
Norma richiamata per dichiarare irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021)
Sez. 6, n. 46959/2021; Sez. 6, n. 22094/2021; Sez. 5, n. 48913/2018
Principio consolidato secondo cui, pur non essendo sempre obbligatorio un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato, il giudice deve svolgere un motivato apprezzamento delle stesse quando dagli atti emergano elementi che facciano dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta o quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata
Massime di principio
- In cassazione le censure di carattere prettamente 'di fatto' o che ripropongono una diversa lettura del compendio probatorio sono frequentemente dichiarate inammissibili: la Corte di legittimità non rivede i fatti se non per specifici profili di diritto o vizio motivazionale manifesto
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento del danno, il giudice deve motivare la scelta e, se dagli atti emergono elementi che mettono in dubbio la capacità del condannato di adempiere (es. gratuito patrocinio, assenza di reddito, età avanzata), è necessario un apprezzamento motivato delle condizioni economiche prima di fissare la condizione
- Se la parte interessata fornisce elementi sulle proprie condizioni economiche, il giudice è tenuto a considerarli; in mancanza di elementi ostativi il giudice può comunque subordinare la condizione, ma la motivazione deve risultare adeguata
- La declaratoria di annullamento parziale con rinvio è lo strumento ordinario per correggere carenze motivazionali limitate a specifici profili (qui la subordinazione della sospensione al risarcimento) senza rimodulare l'intero giudizio di responsabilità
- Per difendere efficacemente il diritto del condannato in situazioni analoghe, è utile fornire già in sede di appello o prima della decisione elementi documentali sulle condizioni economiche (dichiarazioni, attestazioni di indigenza, provvedimenti di gratuito patrocinio, certificazioni reddituali) per evitare imposizioni difficilmente eseguibili
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