Sentenza n. 7966/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del 18 giugno 2025, con la quale l’assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura ha nominato la controinteressata a Presidente della Corte d’appello di Bologna; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: i) la proposta presentata dalla V commissione al plenum di affidare l’incarico di Presidente della Corte d’appello di Bologna alla controinteressata; ii) il concerto espresso dal Ministro della giustizia a favore della nomina della controinteressata a Presidente della Corte d’appello di Bologna; iii) il d.p.r. 1° aprile 2025, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 15 del 15 agosto 2025, con il quale è stata decretata «la nomina a Presidente della Corte d’appello di Bologna, a sua domanda, della dott.ssa -OMISSIS- - nata a Pesaro il 17 marzo 1959 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado»; iv) la delibera del plenum del 26 luglio 2023 di conferma della dott.ssa -OMISSIS- nelle funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Firenze; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- -OMISSIS- il 18 novembre 2025: per l’annullamento dell’art. 37 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla circolare Csm n. P-14858 del 28 luglio 2015, ove interpretato nel senso di imporre al Consiglio superiore della magistratura un obbligo di motivare espressamente in ordine alla rilevanza di vicende disciplinari concluse con assoluzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 16 dicembre 2025: - del verbale della seduta antimeridiana del plenum del 18 giugno 2025, ottenuto dal ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 21 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, il «Resoconto sommario della seduta plenaria antimeridiana del 18 giugno 2025 ore 10,00» e il verbale di immissione nel possesso delle funzioni di Presidente della Corte d’appello di Bologna, versati agli atti dalla controinteressata in data 13 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del plenum del Consiglio superiore della magistratura che ha nominato la controinteressata Presidente della Corte d'appello di Bologna, con gli atti presupposti e conseguenti; successivamente, verbale della seduta plenaria e verbale di immissione nel possesso
Esito
Favorevole al resistente (stazione nominante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 37 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria e il difetto di istruttoria, sostenendo che il CSM avrebbe dovuto esaminare e motivare espressamente la rilevanza di una vicenda disciplinare conclusasi con il proscioglimento della candidata nominata per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, ha contestato il giudizio comparativo relativo agli indicatori specifici dell'art. 20 del Testo unico, sostenendo che le proprie esperienze nelle funzioni di secondo grado, di legittimità e di collaborazione avrebbero dovuto determinare la prevalenza, anche in ragione della maggiore anzianità. Con una terza censura ha contestato la valutazione degli indicatori generali, deducendo l'erronea equiparazione delle esperienze professionali e organizzative delle candidate e l'omessa o insufficiente considerazione delle proprie attività quale magistrato referente per l'informatica, componente di organi e commissioni e presidente di commissioni di collaudo. Con i motivi aggiunti ha dedotto la violazione dell'art. 11 della legge n. 195/1958 e del regolamento interno del CSM, sostenendo che la motivazione della delibera non potesse essere integrata dalla discussione svolta in plenum e che il concerto ministeriale fosse stato espresso su una proposta non ancora definitivamente motivata. Ha inoltre censurato la mancata corretta valutazione della vicenda disciplinare della controinteressata. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l'art. 37 del Testo unico ove interpretato nel senso di imporre sempre una motivazione espressa sulle vicende disciplinari concluse con assoluzione e, in subordine, deducendo la mancata motivazione sulle vicende disciplinari del ricorrente e la maggiore pregnanza delle proprie esperienze organizzative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale condizionato, compensando integralmente le spese. Quanto all'art. 37 del Testo unico, il Collegio ha distinto il primo comma, che impone al CSM di acquisire e conoscere tutti i fatti relativi alle vicende disciplinari degli aspiranti, dal secondo comma, che stabilisce una preclusione semi-automatica al conferimento dell'incarico solo in presenza di condanna alla perdita dell'anzianità o alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio. Nel caso concreto nessuno dei candidati aveva riportato una condanna rientrante nella preclusione e la discussione svolta in plenum dimostrava che il CSM aveva piena conoscenza delle vicende disciplinari. Non sussisteva quindi difetto di istruttoria. Non era inoltre necessario motivare espressamente la non rilevanza di vicende disciplinari concluse con proscioglimento, poiché si trattava di elementi non ostativi e non decisivi, pur essendo stati conosciuti dall'organo. Il TAR ha ritenuto legittima anche la formazione della motivazione attraverso la combinazione tra proposta della commissione e riflessioni emerse nella discussione plenaria. Il regolamento interno consente infatti la presentazione e votazione di emendamenti, sicché la deliberazione finale può risultare diversa dalla proposta sottoposta al concerto ministeriale. Il concerto riguarda le attitudini organizzative del candidato e non la decisione nominativa del plenum, così da non incidere sull'autonomia del CSM. Quanto al giudizio comparativo, il Collegio ha escluso che gli indicatori dell'art. 20 debbano essere applicati mediante una sommatoria quantitativa delle esperienze. Il CSM può procedere a una valutazione qualitativa e discrezionale, considerando durata, dimensioni degli uffici diretti, risultati conseguiti, pluralità delle esperienze e capacità organizzative. È stata ritenuta non irragionevole l'equivalenza tra le esperienze del ricorrente nelle funzioni di secondo grado e di legittimità e il lungo incarico direttivo svolto dalla controinteressata alla guida di un tribunale di rilevanti dimensioni. È stata inoltre ritenuta legittima la preferenza accordata alla controinteressata per le esperienze maturate nel consiglio giudiziario, nel comitato per le pari opportunità e nel coordinamento degli uditori giudiziari. Le attività del ricorrente in materia informatica e presso commissioni ministeriali sono state considerate o non decisive o irrilevanti rispetto agli indicatori applicabili. Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, è divenuto improcedibile per il rigetto della domanda principale ed è stato comunque ritenuto infondato nelle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 37 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, circolare CSM n. P-14858 del 28 luglio 2015
1. Le decisioni adottate dalla sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione. 2. Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità oppure nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio.
Il primo comma impone al CSM di acquisire e conoscere le vicende disciplinari degli aspiranti; il secondo comma prevede una preclusione semi-automatica solo per le condanne alla perdita dell'anzianità o alla censura relativa a fatti infradecennali. Il proscioglimento e le sanzioni non comprese nella disposizione non sono automaticamente ostativi.
art. 3-bis d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non equivale a una condanna disciplinare ostativa al conferimento dell'incarico.
art. 20 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Gli indicatori specifici per gli uffici direttivi di secondo grado devono essere apprezzati qualitativamente e non mediante una mera sommatoria numerica delle esperienze.
artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Gli indicatori generali devono essere valutati in modo complessivo, valorizzando la qualità e la durata delle esperienze, i risultati conseguiti, la capacità organizzativa e le esperienze di collaborazione e coordinamento.
art. 24, comma 3, Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
La maggiore anzianità non determina automaticamente la prevalenza quando il giudizio comparativo complessivo, fondato sugli indicatori applicabili, conduce a una diversa valutazione.
art. 11, comma 4, l. 24 marzo 1958, n. 195
La valutazione del Ministro inerisce unicamente alle «attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizî».
Il concerto del Ministro della giustizia riguarda le attitudini organizzative del candidato e non la decisione nominativa spettante al plenum del CSM.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
L'obbligo motivazionale deve essere calibrato sulla rilevanza degli elementi per la decisione; non occorre esplicitare le ragioni della mancata valorizzazione di circostanze conosciute ma irrilevanti o non ostative.
artt. 77, 80, comma 5, 81, 49 e 45 del regolamento interno del CSM del 26 settembre 2016
La proposta della commissione può essere discussa ed emendata dal plenum; la motivazione della deliberazione finale può quindi comprendere anche gli elementi emersi nella discussione plenaria successiva al concerto ministeriale.
Massime di principio
- Nelle procedure di conferimento degli incarichi direttivi giudiziari, l'obbligo di valutare le vicende disciplinari degli aspiranti impone al CSM di acquisire e conoscere i relativi fatti, ma non comporta automaticamente una preclusione al conferimento, salvo che ricorrano le specifiche condanne disciplinari ostative previste dal Testo unico sulla dirigenza giudiziaria.
- Il difetto di istruttoria non sussiste quando dagli atti della discussione collegiale risulti che l'organo competente abbia avuto piena conoscenza della vicenda disciplinare, anche se il provvedimento finale non ne riporti una dettagliata motivazione.
- L'obbligo di motivazione deve riguardare gli elementi effettivamente rilevanti per la decisione: l'amministrazione non è tenuta a spiegare espressamente perché non abbia attribuito peso a circostanze conosciute, ma non ostative né decisive, salvo che una norma imponga specificamente tale valutazione.
- Nella procedura di nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari, la motivazione della deliberazione del plenum può risultare dalla combinazione della proposta della commissione e degli elementi emersi nella discussione plenaria, quando il regolamento interno consenta emendamenti e modifiche della proposta.
- Gli indicatori previsti per il conferimento degli incarichi direttivi devono essere valutati qualitativamente e complessivamente; il giudizio comparativo non è illegittimo per il solo fatto che un candidato disponga di un numero maggiore di esperienze o di esperienze maturate in determinati gradi di giudizio.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio comparativo del CSM resta circoscritto alla verifica della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della valutazione, senza trasformare il giudice in un organo sostitutivo dell'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione.
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