Sentenza n. 10131/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2987 del 2 gennaio 2023, con cui la Regione Lazio ha dichiarato improcedibile l’istanza del ricorrente di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, commi 5 e 7, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale che ha dichiarato improcedibile l'istanza di autorizzazione paesaggistica per una piscina già realizzata
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di una piscina pertinenziale, deducendo la violazione dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'incompetenza e l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. In particolare, ha sostenuto che l'individuazione delle aree tutelate per la presenza di acque pubbliche spettasse esclusivamente allo Stato e che, comunque, la piscina fosse collocata al di fuori dell'area di tutela individuata dal PTPR regionale, con conseguente insussistenza dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica. La piscina era stata realizzata prima della conclusione del procedimento paesaggistico, sulla base di un'autorizzazione provvisoria comunale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la competenza statale nell'individuazione dei beni paesaggistici impedisca alla Regione, nell'esercizio della funzione pianificatoria, di ampliare gli standard di tutela previsti dalla normativa nazionale: la competenza regionale opera in senso incrementale, per aggiunta e non per sottrazione. Ha quindi ritenuto cogente il vincolo paesaggistico imposto dalla Regione Lazio mediante il PTPR nell'area attraversata dal torrente Ausente. Quanto alla contestazione della perimetrazione, il Collegio ha qualificato le valutazioni paesaggistiche e pianificatorie come espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità, palese travisamento o manifesta irrazionalità. Le deduzioni del ricorrente sono state ritenute generiche e prive di riscontri puntuali idonei a dimostrare tali vizi; inoltre, in presenza di valutazioni tecnico-scientifiche divergenti ma plausibili, prevale quella dell'organo istituzionalmente competente, ove non ne sia adeguatamente contestata l'attendibilità. La dichiarazione di improcedibilità è stata ritenuta legittima anche perché l'intervento era stato realizzato prima della pronuncia regionale, in contrasto con il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria fuori dai casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004. Il TAR ha altresì rilevato l'incompetenza del Comune di Ausonia a rilasciare l'autorizzazione provvisoria, non risultando incluso nell'elenco dei Comuni delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 146, commi 4, 5 e 7, d.lgs. 42/2004
fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi
L'autorizzazione paesaggistica deve precedere l'esecuzione dell'intervento e non può essere rilasciata successivamente alla sua realizzazione, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5.
art. 142 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata in relazione alla tutela paesaggistica delle aree connesse alle acque pubbliche e alla contestata individuazione dell'area vincolata.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
Prevede le ipotesi eccezionali nelle quali può procedersi all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, richiamate come deroghe al divieto di autorizzazione in sanatoria.
art. 9 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale del carattere primario della tutela del bene ambientale e della logica incrementale delle tutele paesaggistiche.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- La competenza statale nell'individuazione dei beni paesaggistici non preclude alla Regione, nell'attività di pianificazione paesaggistica, di ampliare gli standard di tutela stabiliti dalla normativa nazionale; la competenza regionale può operare per aggiunta delle tutele, ma non per sottrazione o riduzione delle protezioni statali.
- Le valutazioni relative alla tutela paesaggistica e alla perimetrazione delle aree vincolate costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità, palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
- Chi contesta in giudizio una valutazione tecnico-scientifica paesaggistica deve fornire elementi specifici idonei a metterne in discussione l'attendibilità; in presenza di valutazioni divergenti ma entrambe plausibili, prevale quella dell'organo istituzionalmente competente.
- L'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata dopo la realizzazione, anche parziale, dell'intervento, salvo le ipotesi tassative di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previste dall'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004.
- Un Comune privo della delega regionale all'esercizio delle funzioni paesaggistiche non è competente a rilasciare un'autorizzazione comunale, neppure provvisoria, per l'esecuzione di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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