Sentenza del 18/11/2016 n. 23475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che il condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, articolo 9-bis, non si perfeziona con il solo versamento della prima rata, ma richiede il pagamento integrale di tutte le rate dovute. Secondo l'Agenzia, l'articolo 16-bis della Legge n. 289 del 2002, introdotto dal D.L. n. 185 del 2008 e convertito dalla Legge n. 2 del 2009, disciplina esclusivamente la riscossione delle somme dovute e non modifica le condizioni sostanziali necessarie per il perfezionamento del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che il condono di cui all'articolo 9-bis della Legge n. 289 del 2002 è subordinato al pagamento integrale dell'imposta e degli interessi dovuti; il pagamento rateale produce effetti definitori soltanto se tutte le rate vengono regolarmente versate. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisce quindi il perfezionamento del condono. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9-bis
Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto.
La definizione degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona solo con il pagamento integrale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa, comprese le rate successive alla prima.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 16-bis
La portata dispositiva dell'articolo 16-bis si risolve esclusivamente nell'estensione dell'operatività delle disposizioni di agevolazione dell'azione esattoriale.
La norma riguarda le modalità di riscossione delle somme dovute e non modifica le condizioni sostanziali richieste dall'articolo 9-bis per il perfezionamento del condono.
D.L. n. 185 del 2008, articolo 32, comma 7, convertito dalla Legge n. 2 del 2009
La disposizione ha introdotto l'articolo 16-bis nella Legge n. 289 del 2002, estendendo alcune regole di riscossione anche alle somme dovute per il mancato pagamento delle rate del condono, senza rendere sufficiente il pagamento della sola prima rata.
Cassazione, orientamento richiamato, tra cui sentenza n. 10650 del 2013
Il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se la condizione del pagamento integrale viene rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata.
Il condono dell'articolo 9-bis è qualificato come condono clemenziale e richiede l'adempimento completo dell'obbligazione prevista.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale, il beneficio si considera perfezionato solo se la normativa stabilisce, espressamente o secondo interpretazione consolidata, il pagamento integrale di tutte le rate.
- Il pagamento della prima rata, da solo, non è necessariamente sufficiente a consolidare il beneficio fiscale: occorre verificare la disciplina specifica della singola procedura agevolativa.
- Le norme che regolano la riscossione delle somme dovute non modificano automaticamente le condizioni sostanziali per ottenere o conservare il condono.
- In caso di mancato pagamento delle rate successive, il contribuente può perdere gli effetti estintivi o agevolativi della definizione e restare obbligato per le somme residue e, ove previsto, per le sanzioni.
- Un orientamento giurisprudenziale consolidato deve essere seguito anche quando una modifica normativa successiva disciplina aspetti collegati, salvo che la nuova norma incida espressamente sulle condizioni di perfezionamento del beneficio.
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