Sentenza del 22/06/2022 n. 20194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento fiscale basato su un P.V.C. che ha portato al recupero a tassazione, tra gli altri, degli interessi passivi contabilizzati dalla società in relazione al rimborso di un prestito obbligazionario emesso nel 2005; l'Amministrazione ha ritenuto l'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973 e ha disconosciuto la deducibilità di tali oneri per IRES e IRAP per gli anni 2005-2010. In giudizio la società ha contestato principalmente: la mancata considerazione della finalità del prestito e della reale destinazione delle somme raccolte; la deducibilità degli interessi passivi secondo l'art. 109 TUIR comma 5 (senza necessità di giudizio di inerenza); l'erronea applicazione dell'art. 37-bis richiedente pluralità di atti; l'assenza di vantaggio fiscale indebito e l'esistenza di valide ragioni economiche giustificative dell'emissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso n. 1 (omesso esame di fatti decisivi: finalità del prestito e destinazione delle somme), n. 2 (errata interpretazione dell'art. 109 TUIR comma 5: gli interessi passivi non richiedono giudizio di inerenza per la deducibilità) e n. 5 (omessa pronuncia dei giudici d'appello sulle 'valide ragioni economiche'), e ha rigettato i motivi n. 3 e n. 4. Conseguentemente la sentenza della C.T.R. è stata cassata limitatamente ai profili accolti e il giudizio è stato rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sede di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni rimaste, con regolamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
La norma può applicarsi anche quando l'operazione elusiva consista in un singolo atto volto a ottenere un risparmio fiscale; non è quindi sempre richiesta una pluralità di fatti, atti o negozi.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 109
Gli interessi passivi sono deducibili secondo l'art. 109 comma 5 e la loro deducibilità prescinde da un giudizio di inerenza: si tratta di oneri finanziari connessi alla funzione finanziaria dell'impresa.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 96
art. 96 (limiti alla deducibilità degli interessi passivi)
L'art. 109 comma 5 non esime dal rispetto dei limiti quantitativi di deducibilità previsti dall'art. 96, ma esclude l'esigenza di provare l'inerenza specifica degli interessi.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3 e 4 e n. 5
Gli errori di diritto e le omissioni di pronuncia su motivi decisivi sono rimediabili in sede di legittimità; in particolare l'omessa considerazione di questioni decisive o di eccezioni sollevate integra vizio ai sensi degli artt. indicati.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
L'omesso esame di un motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini della cassazione.
Codice di procedura civile, art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di motivazione; però la Corte ha ritenuto assorbita la censura relativa alla sua violazione quando altri profili sono stati risolti.
Codice di procedura civile, art. 348-ter c.p.c.
Richiamato nel controricorso con riferimento alla 'doppia conforme' dei giudici di merito, ma la Corte ha osservato che le decisioni di primo e secondo grado non erano conformi sulle finalità del prestito.
Massime di principio
- La deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 109 TUIR comma 5 non richiede la prova dell'inerenza dell'onere a una specifica gestione: gli interessi sono oneri finanziari della funzione d'impresa e sono deducibili nei limiti previsti dalla normativa (es. art. 96).
- Ai fini dell'art. 37-bis DPR 600/1973 un'operazione elusiva può essere costituita anche da un singolo atto finalizzato esclusivamente a ottenere un risparmio fiscale; non sempre è necessaria la pluralità di atti.
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare espressamente tutte le censure rilevanti sollevate dalle parti (in particolare le 'valide ragioni economiche' che possono escludere l'elusività); l'omissione di tale esame determina cassazione e rinvio.
- La Corte di merito non può fondare la decisione su fatti diversi da quelli dedotti dalle parti o su accertamenti di fatto non ponderati: la valutazione della finalità del prestito e della destinazione delle somme deve essere basata sulle risultanze processuali e sulle deduzioni effettivamente svolte.
- In sede di verifica di operazioni sospette di elusione è necessario distinguere tra profili di diritto (interpretazione della normativa fiscale sulla deducibilità) e profili di fatto (finalità economiche e utilizzo dei proventi); errori su entrambi i profili possono determinare l'annullamento dell'accertamento.
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