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Sentenza

Sentenza n. 13635/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni in ordine alla definizione della pratica di ingresso per lavoro subordinato del sig. -OMISSIS-, di cui alla richiesta: Prot. N. P- O/L/Q/2023/100642 (ID domanda MO56082581), nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere espressamente in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento volto alla definizione del procedimento Prot. N. P-MO/L/Q/2023/100642 (ID domanda MO56082581).

Giustizia amministrativa202602201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, a seguito del rilascio del visto, è venuta meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta sul silenzio e sull'obbligo di provvedere. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della situazione dei flussi amministrativi presso la sede diplomatica interessata.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad e dalle amministrazioni coinvolte sulla pratica relativa all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo di provvedere espressamente definendo il procedimento. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio è intervenuto il rilascio del visto di ingresso.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rilascio, durante il giudizio, del visto di ingresso richiesto determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione contro il silenzio e comporta l'improcedibilità del ricorso, poiché viene meno l'utilità concreta dell'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • La sopravvenuta definizione favorevole del procedimento amministrativo oggetto di un'azione avverso il silenzio rende improcedibile la domanda, senza necessità di una decisione sul merito della legittimità del precedente silenzio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in relazione alla situazione dei flussi amministrativi presso la sede diplomatica coinvolta, quando tale circostanza sia ritenuta giustificativa dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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