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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20780/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di custodia cautelare in carcere proposta dal Gip. Il motivo centrale del ricorso è la violazione di legge nella valutazione del pericolo di fuga: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, in assenza di condotte materiali prodromiche alla fuga e di prove di collegamenti stabili con organizzazioni criminali, non sussistessero esigenze cautelari. Il PM sosteneva che il giudice avrebbe dovuto compiere un giudizio prognostico verificabile e articolato, senza limitarsi a chiedere elementi materiali di fuga, specie trattandosi di un indagato straniero senza radicamento sul territorio e la cui presenza sul territorio risultava funzionale alla commissione del reato di traffico di migranti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio. La Corte ha precisato che, dopo l'interpolazione dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. (legge n. 47/2015), il pericolo di fuga richiede la valutazione dell'attualità e della concretezza del rischio, che non implica necessariamente la presenza di condotte materiali prodromiche. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha motivato in modo contraddittorio ed elusivo, sottovalutando elementi oggettivi (tra cui la dichiarazione spontanea dell'indagato sul trasporto di clandestini il giorno precedente) e non adeguando il giudizio prognostico alla specificità del soggetto straniero privo di radicamento. Il nuovo esame dovrà osservare i principi indicati dalla Corte e valutare in modo più approfondito gli elementi atti a dimostrare un pericolo di fuga prossimo ed effettivo.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen. (richiamato nel provvedimento di riesame)

    Norma richiamata per le decisioni del Tribunale in sede di riesame; nel contesto si segnala l'uso procedurale dell'appello del Pubblico Ministero contro la decisione del Gip

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per definire la partecipazione al reato (concorso) in relazione al delitto contestato all'indagato

  • art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 286/1998

    Norme del testo unico sull'immigrazione che disciplinano i reati connessi all'ingresso e soggiorno irregolare e l'organizzazione del traffico di migranti, costituenti il fatto-reato contestato

  • art. 274 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le cause che possono giustificare la custodia cautelare per il pericolo di fuga; la Corte interpreta la disposizione richiamando l'aggiunta del requisito di "attualità" (legge n. 47/2015) e precisando che l'attualità non richiede necessariamente condotte materiali prodromiche, ma un giudizio prognostico verificabile fondato su elementi concreti e vicini nel tempo

  • legge n. 47 del 2015

    Intervenuta sull'art. 274 cod. proc. pen. introducendo il requisito dell'attualità del pericolo di fuga; la Corte ricorda che tale modifica impone un giudizio prognostico basato su elementi concreti e attuali

Massime di principio

  • Il pericolo di fuga va valutato con un giudizio prognostico verificabile che consideri l'attualità e la concretezza del rischio, non soltanto la presenza di atti materiali di fuga.
  • Lo status di straniero non è di per sé sufficiente a fondare il pericolo di fuga, ma diventa elemento importante quando il soggetto è privo di radicamento sul territorio e la sua presenza appare funzionale alla commissione del reato; in tali casi l'assenza di "condotte prodromiche" non esclude il rischio di fuga.
  • Il giudice deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: non è ammesso escludere il pericolo di fuga valorizzando solo l'assenza di prove di preparazione alla fuga quando esistono elementi oggettivi e recenti che rendono ragionevole il rischio.
  • Elementi utili per il giudizio prognostico includono: situazione di vita del soggetto, frequentazioni, precedenti penali, pendenze giudiziarie, comportamenti recenti anche extraterritoriali e dichiarazioni spontanee rese dall'indagato.
  • In presenza di indizi che la presenza nel territorio sia temporanea e funzionale alla commissione di reati transnazionali (es. traffico di esseri umani), il tribunale deve svolgere un esame più approfondito e motivato circa l'attualità del pericolo di fuga.
  • L'annullamento con rinvio è la conseguenza quando la motivazione del giudice di merito appare illogica, contraddittoria o insufficiente rispetto ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

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