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Ordinanza

Ordinanza n. 873/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 3925/2020 del 19 novembre 2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, nei confronti del Comune di Napoli in materia di inadempimento contrattuale da appalto pubblico.

Giustizia amministrativa202104614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato civile relativo al pagamento di somme derivanti da inadempimento contrattuale e delle spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il consorzio ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3925/2020, formatasi su una controversia contrattuale relativa a una concessione per la realizzazione di parte di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. La sentenza d’appello aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Napoli, riconoscendo, tra l’altro, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme dovute per la riserva n. 1 e per la restituzione di penali illegittimamente applicate, confermando nel resto la condanna al pagamento del saldo residuo e delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Comune ha effettuato alcuni pagamenti, ma le parti non concordano sull’ammontare del debito ancora residuo. Occorre pertanto accertare contabilmente sia l’esposizione debitoria complessiva maturata secondo il giudicato, senza imputare i pagamenti eseguiti durante il giudizio, sia il debito residuo dopo tali pagamenti, applicando il criterio dell’art. 1194, comma 2, c.c., sia il residuo dovuto per le spese di lite. Ai fini dell’imputazione, rilevano soltanto i pagamenti non contestati o comprovati da quietanza o altra documentazione attestante l’effettiva corresponsione, non essendo sufficiente la mera emissione di mandati di pagamento.

La decisione

Il TAR non definisce nel merito il giudizio di ottemperanza e dispone una verificazione contabile ai sensi dell’art. 66 c.p.a. La verificazione è affidata al direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario contabile dell’Ufficio. Il verificatore dovrà acquisire gli atti processuali, il fascicolo amministrativo-contabile del Comune, la convenzione e i relativi atti aggiuntivi, nonché la documentazione prodotta dalle parti, assicurando su quest’ultima il contraddittorio. Dovrà quindi determinare: a) l’esposizione debitoria complessiva del Comune secondo il giudicato, calcolata all’attualità senza considerare i pagamenti effettuati nel corso del giudizio; b) il debito residuo dopo l’imputazione dei pagamenti effettivamente documentati, applicando il criterio per cui i pagamenti si imputano anzitutto agli interessi; c) il debito residuo relativo alle spese di lite. Sono previsti avviso alle parti, facoltà di nominare consulenti, redazione di una bozza, osservazioni e deposito della relazione conclusiva con la documentazione e i prospetti dei calcoli. La causa è rinviata all’udienza camerale del 5 novembre 2026. Il compenso del verificatore sarà liquidato al termine della verificazione ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Visto l’art. 66 cod. proc. amm.

    La disposizione è applicata quale base normativa per disporre la verificazione contabile, affidarne l’esecuzione a un organo tecnico e rinviare la liquidazione del relativo compenso al termine dell’attività.

  • art. 1194, comma 2, c.c.

    il “pagamento fatto in conto capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”

    Il criterio legale di imputazione impone di imputare anzitutto agli interessi i pagamenti effettuati dal Comune, ai fini del calcolo del debito residuo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie derivanti da un rapporto contrattuale, il giudice amministrativo può disporre una verificazione contabile quando le parti controvertono sull’esatto ammontare delle somme dovute e dei pagamenti effettuati.
  • Ai fini dell’accertamento dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, la mera emissione di un mandato di pagamento non prova l’effettiva corresponsione della somma al creditore; occorrono una quietanza o altra documentazione, bancaria o non bancaria, attestante l’avvenuto pagamento.
  • Nel calcolo del debito residuo, i pagamenti eseguiti in conto capitale e interessi devono essere imputati anzitutto agli interessi, secondo il criterio previsto dall’art. 1194, comma 2, c.c.
  • La verificazione contabile deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentito di nominare consulenti, esaminare la bozza della relazione e formulare osservazioni prima del deposito della relazione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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