Cassazione Penale, Sentenza n. 37497/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per presunta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 589-bis, commi 1 e 6, cod. pen. (omicidio/lesioni stradale).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, ritenendo insufficiente la motivazione relativa all'applicazione della revoca alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha eliminato l'automatismo della revoca. La sentenza impugnata è stata annullata solo quanto alla revoca e rinviata al Tribunale di Catania per nuovo esame su quel punto; la statuizione di merito e la pena principale rimangono confermate e passano in cosa giudicata. Il Procuratore Generale aveva chiesto analogamente l'annullamento limitato alla sanzione accessoria.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato (omicidio/lesioni stradali) per il quale Cunsolo è stato condannato; la condanna principale resta confermata e non è stata annullata.
art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
La norma prevedeva l'automatismo della revoca della patente in caso di condanna per omicidio/lesioni stradali; la Corte ha ritenuto che, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019, non sia più possibile applicare la revoca automaticamente senza adeguata motivazione.
art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Predispone i parametri che il giudice deve valutare per scegliere tra sospensione e revoca della patente; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare l'adozione della revoca sulla base di questi criteri.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'automatismo previsto dall'art. 222; da essa deriva l'obbligo per il giudice di valutare e motivare caso per caso l'applicazione della revoca.
Cass. Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022 (De Angelis Fabio)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma il principio secondo cui, in assenza delle aggravanti da guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, il giudice che impone la revoca deve motivare puntualmente la scelta rispetto alla sospensione, richiamando i parametri di cui all'art. 218, comma 2.
Massime di principio
- Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 la revoca della patente non può più applicarsi in maniera automatica in caso di condanna per omicidio o lesioni stradali: il giudice deve motivare la scelta.
- Quando si sceglie la revoca invece della sospensione il giudice è tenuto a motivare puntualmente la decisione facendo riferimento ai parametri indicati dall'art. 218, comma 2 (es. gravità del fatto, condotta del conducente, pericolosità sociale, recidiva, esigenze di sicurezza stradale).
- La mancanza di motivazione specifica sulla sanzione accessoria della revoca può comportare l'annullamento limitato a tale sanzione e il rinvio per nuovo esame, pur mantenendo ferma la condanna principale se adeguatamente motivata.
- La decisione di non revocare la patente (ovvero di limitarne la sospensione) deve essere esplicitata dal giudice se ritenuta più proporzionata, con riferimento ai medesimi parametri di valutazione.
- Nei procedimenti in cui interviene il patteggiamento o abbreviato (artt. 444 ss.), l'obbligo di motivazione circa le sanzioni accessorie non viene meno: il giudice deve comunque argomentare la scelta.
- La difesa può efficacemente impugnare la revoca quando la motivazione non dia conto dei criteri di proporzionalità e delle ragioni concrete che giustificano il trattamento più afflittivo.
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